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Entro il prossimo 30 settembre deve essere versata l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche inviate al Sistema di Interscambio nel secondo trimestre 2021. Entro il medesimo termine deve essere effettuato anche il versamento relativo al primo trimestre 2021, qualora l’importo allora dovuto non superasse la soglia di 250 euro.
Il versamento relativo alle fatture elettroniche del secondo trimestre non è dovuto qualora anche l’importo complessivamente dovuto per il primo e secondo trimestre 2021 non superi la soglia di 250 euro. In tal caso il versamento può essere posticipato al 30 novembre 2021 (ossia, entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di bollo relativa al terzo trimestre).
L’importo dell’imposta di bollo dovuta è calcolato automaticamente dall’Amministrazione Finanziaria che, per ciascun trimestre di riferimento, mette a disposizione dei soggetti passivi, entro il giorno quindici del primo mese successivo a ogni trimestre solare, gli elenchi A e B, contenenti, rispettivamente:
Entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento (entro il 10 settembre per le operazioni effettuate nel secondo trimestre), i soggetti passivi possono quindi regolarizzare le violazioni constatate e procedere al versamento del dovuto (per una più compiuta analisi delle nuove modalità di assolvimento dell’imposta di bollo si rimanda alla nostra circolare 98/2021).
L’importo totale da versare è visualizzabile nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi. Il versamento dell'imposta di bollo può essere effettuato mediante l’apposito servizio, con addebito diretto sul conto corrente bancario o postale intestato al contribuente.
In alternativa, il versamento può essere effettuato a mezzo Modello F24, da presentare in modalità telematica.
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Descrizione |
Codice tributo |
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Imposta di bollo sulle fatture elettroniche del primo trimestre |
2521 |
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Imposta di bollo sulle fatture elettroniche del secondo trimestre |
2522 |
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Imposta di bollo sulle fatture elettroniche del terzo trimestre |
2523 |
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Imposta di bollo sulle fatture elettroniche del quarto trimestre |
2524 |
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Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - sanzioni |
2525 |
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Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - interessi |
2526 |
Una volta decorso il termine per il versamento, l’Agenzia delle Entrate svolge un’apposita attività di controllo al fine di verificare la correttezza delle somme versate, comunicando al contribuente le eventuali incongruenze riscontrate. Inoltre, in caso di versamenti effettuati oltre la scadenza, consente la regolarizzazione mediante l’istituto del ravvedimento operoso.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate notifica una PEC al soggetto passivo, nella quale è indicato l’importo dovuto a titolo di imposta di bollo, sanzione (ridotta a un terzo) e interessi.