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Nella Circolare n. 9/E/2021, l’Agenzia delle Entrate ha reso importanti indicazioni circa la cumulabilità del credito d’imposta di cui all’art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020, c.d. “Legge di Bilancio 2021”, riconosciuto nella misura del 50% per gli investimenti in beni materiali strumentali 4.0 effettuati sino al 31 dicembre 2021 (o entro il maggior termine del 30 giugno 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 l’ordine di acquisto risulti accettato dal fornitore e sia intervenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione del bene).
In particolare, nel paragrafo 6 della Circolare, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le procedure da seguire per verificare gli importi che possono beneficiare del credito d’imposta, in caso di concomitante applicazione dell’agevolazione con incentivi che sovvenzionano i medesimi costi.
Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 è, infatti, cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP dell’incentivo, non porti al superamento del costo sostenuto.
Eventuali ulteriori limitazioni alla fruizione del credito d’imposta possono derivare dalla circostanza che siano le discipline di tali altre misure di favore a prevedere un divieto di cumulo con altre disposizioni agevolative.
Al fine di verificare che, a seguito del cumulo degli incentivi, i costi relativi agli investimenti ammissibili al credito d’imposta non risultino coperti oltre il limite massimo, rappresentato dal 100% del loro ammontare, è innanzitutto necessario individuare i costi riferibili ai beni oggetto di investimento ammissibili a entrambe le discipline agevolative e assumere, quali costi rilevanti ai fini del credito d’imposta, l’importo complessivo dei costi ammissibili, al lordo dei contributi agli stessi correlati (ossia, per il loro intero ammontare), anche se di tali costi il contribuente non è rimasto inciso per effetto dei contributi erogati a suo favore.
Occorre quindi calcolare il credito di imposta teoricamente spettante, per poi sommare tale importo teorico a quello degli altri incentivi pubblici concessi sugli stessi investimenti. Il risultato di tale somma non deve superare il “costo sostenuto”, ossia l’ammontare complessivo dei costi ammissibili di competenza del periodo d’imposta per il quale il contribuente intende avvalersi del credito di imposta.
Nella sommatoria, inoltre, occorre anche considerare il beneficio costituito dalla non concorrenza del credito d’imposta alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP. Per le società trasparenti occorrerà quantificare il beneficio complessivo considerando anche il vantaggio fiscale determinato dagli investimenti agevolabili in capo ai soci derivante dalla detassazione dei contributi percepiti (Risposta 604/2021).
Di conseguenza, se la somma dell’importo degli altri incentivi concessi sugli investimenti ammissibili e del credito di imposta in oggetto, maggiorato del suddetto risparmio d’imposta, risulta minore o uguale al costo agevolabile, è possibile beneficiare del credito d’imposta per il suo intero importo.
Qualora, invece, il risultato della somma sia superiore, è necessario ridurre il credito d’imposta spettante in modo che, sommato agli altri incentivi pubblici (fiscali e non) concessi per il medesimo investimento in beni strumentali, non venga superato il limite massimo rappresentato dal 100% dei costi sostenuti.