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In tema di IMU, la CTR Lombardia, con la Sentenza del 27 agosto 2021 n. 3129, è tornata ad esprimersi sul concetto di pertinenzialità, negando la qualifica di pertinenza alle aree edificabili utilizzate come giardino.
Tale decisione nasce a seguito della riforma IMU, apportata dalla Legge 160/2019, che ha reso più restringente la definizione di pertinenza. Ora, l’area edificabile deve essere conforme alla nozione urbanistica di pertinenza, nonché iscritta catastalmente insieme al fabbricato.
Il Comune di Moglia ha notificato al contribuente avvisi di accertamento ICI per gli anni 2012, 2013 e 2014, relativi all'area edificabile censita al Catasto Terreni.
Secondo il contribuente l'area non poteva essere qualificata terreno edificabile in quanto da decenni era utilizzata come vialetto d'accesso alla propria abitazione e come giardino; pertanto, a seguito del sisma del 2012, il contribuente aveva ridimensionato il volume del fabbricato senza ampliamenti.
I Giudici di prime cure hanno confermato l'orientamento ormai consolidato espresso dalla Suprema Corte di Cassazione per cui, ai fini dell'applicazione della disciplina ICI/IMU, un'area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune. In tal caso, l'ICI/IMU deve essere dichiarata e liquidata sulla base del valore venale in comune commercio, tenendo conto anche di quanto sia effettiva e prossima l’utilizzabilità a scopo edificatorio del suolo, e di quanto possano incidere gli ulteriori eventuali oneri di urbanizzazione.
Per il vincolo pertinenziale, la CTP ha affermato che non risultava adeguatamente provata l'effettiva destinazione in modo durevole dell'area al servizio e/o ornamento del fabbricato con perdita di capacità edificatoria.
Il contribuente proponeva appello contro la Sentenza dei Giudici di prime cure, affidando quindi la decisione alla CRT Lombardia.
I Giudici hanno confermato che, ai fini dell’applicazione dell’IMU, l’area non è considerata autonomamente tassabile come suolo fabbricabile, ma è assoggettata a imposta unitamente al fabbricato. Per questo motivo, la consolidata giurisprudenza di Cassazione è molto restrittiva nel riconoscere la qualificazione di pertinenzialità solo quando il suolo non possa avere altra destinazione senza una radicale trasformazione (Cassazione, Ordinanze n. 22128/2010, n. 29193/2017).
Il collegio giudicante ha quindi confermato quanto già deciso in primo grado, escludendo che la mera destinazione a giardino dell’area scoperta possa essere sufficiente a impedire la configurazione della stessa come bene edificabile.
In sostanza, la natura pertinenziale di un’area edificabile ai fini IMU deve essere dimostrata dalla sua stabile destinazione a servizio o ornamento del fabbricato. Allo scopo non è sufficiente che essa sia adibita a giardino, poiché tale funzionalità potrebbe essere rimossa in qualunque momento.
In ultimo, la CTR sottolinea che il contribuente, non avendo fornito alcuna dichiarazione formale e avendo svolto attività finalizzate all’ottenimento di concessioni a edificare, avrebbe compromesso la qualificazione pertinenziale dell’area in esame.