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Con tre distinti Decreti Direttoriali, firmati lo scorso 6 ottobre, il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato i modelli di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti l’applicazione dei crediti d’imposta del Piano nazionale Impresa 4.0.
La comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, in particolare, è richiesta in relazione alle seguenti agevolazioni:
La comunicazione non è richiesta per gli investimenti in beni strumentali, materiali e immateriali, “generici”, ossia nei beni non ricompresi negli allegati A e B, Legge n. 232/2016.
I dati e le informazioni acquisiti dalle comunicazioni sono utilizzati esclusivamente ai fini del monitoraggio dell’andamento, della diffusione e dell’efficacia delle misure agevolative previste dal Piano nazionale Impresa 4.0.
Pertanto, il mancato invio dei modelli non comporta la disapplicazione o la revoca dell’agevolazione e non determina effetti in sede di controllo della corretta applicazione della disciplina agevolativa.
Come noto, l’art. 1, commi 184 e seguenti, Legge n. 160/2019, c.d. “Legge di Bilancio 2020”, ha disposto, tra l’altro, la proroga, con alcune modifiche, al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (dunque, 2020 per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare), del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0, di cui all’art. 1, commi da 46 a 56, Legge n. 205/2017.
In seguito, l’art. 1, comma 1064, Legge n. 178/2020, c.d. “Legge di Bilancio 2021”, ha disposto l’estensione, con modificazioni, della disciplina del credito d’imposta anche alle attività di formazione sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022.
Il modello di comunicazione relativo alla fruizione dell’incentivo è composto:
In particolare, nella sezione A devono essere indicati gli investimenti in attività di formazione 4.0 sostenuti nel periodo d’imposta 2020, mentre, nella sezione B, devono essere indicati gli investimenti in attività di formazione 4.0 sostenuti nei periodi d’imposta 2021 e 2022.
In ciascuna sezione sono richiesti i dati relativi alle attività formative, quali oggetto e contenuti, periodo di svolgimento, numero dipendenti coinvolti, numero di ore o giornate lavorative dedicate, numero di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi del D.M. 17 ottobre 2017.
Sono inoltre richieste le seguenti informazioni:
Sul punto si evidenzia che la sezione A, relativa al periodo d’imposta 2020, contempla soltanto, quali spese ammissibili, quelle del personale dipendente di cui all’art. 4, D.M. 4 maggio 2018, mentre la sezione B, relativa ai periodi d’imposta 2021 e 2022, contempla le voci di spesa di cui all’art. 31, Regolamento n. 651/2014/UE (l’ampliamento delle fattispecie agevolabili previste dall’art. 1, comma 1064, lett. l), Legge n. 178/2020, decorre, infatti, dal periodo d’imposta 2021).
Il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, deve essere trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., secondo gli schemi riportati nell’allegato 1 al Decreto Direttoriale 6 ottobre 2021.
In relazione alle attività di formazione svolte nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (dunque, 2020 per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare), il modello di comunicazione, sezione A, deve essere trasmesso entro il 31 dicembre 2021.
Con riferimento alle spese sostenute nei periodi d’imposta (agevolabili) successivi, invece, il modello di comunicazione, sezione B, deve essere trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.
L’art. 1, commi 184 e seguenti, Legge n. 160/2019, c.d. “Legge di Bilancio 2020”, ha disposto, tra l’altro, l’introduzione di un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in innovazione tecnologica e in attività di design e ideazione estetica, effettuati nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (dunque, 2020 per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare).
In seguito, l’art. 1, comma 1064, Legge n. 178/2020, c.d. “Legge di Bilancio 2021”, ha disposto la proroga del nuovo credito d’imposta anche in relazione agli investimenti effettuati nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022.
Il modello di comunicazione relativo all’agevolazione è composto:
In particolare, devono essere indicati gli investimenti:
In ciascuna sezione sono richiesti i dati relativi ai progetti, quali, ad esempio, titolo, ambito scientifico e/o tecnologico di afferenza, periodo di realizzazione degli investimenti ed eventuali obiettivi di innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica, nonché le spese eleggibili distinte per tipologia e per attività sostenute direttamente dall’impresa o commissionate a imprese del gruppo.
Infine, per ciascuna tipologia d’investimento è richiesta l’indicazione dell’eventuale fruizione di altre sovvenzioni pubbliche sulle medesime spese.
Il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, deve essere trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., secondo gli schemi riportati nell’allegato 1 al Decreto Direttoriale 6 ottobre 2021.
In relazione agli investimenti effettuati nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, il modello di comunicazione deve essere trasmesso entro la data del 31 dicembre 2021.
Con riferimento agli investimenti effettuati nei periodi d’imposta successivi, invece, il modello di comunicazione deve essere trasmesso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.
Come noto l’art. 1, commi 184 e seguenti, Legge n. 160/2019, c.d. “Legge di Bilancio 2020”, ha disposto l’introduzione di un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2020 ovvero, a determinate condizioni, fino al 30 giugno 2021.
In seguito, l’art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020, c.d. “Legge di Bilancio 2021”, ha prorogato l’applicazione del nuovo credito d’imposta agli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero, al ricorrere di determinate condizioni, fino al il 30 giugno 2023.
Il modello di comunicazione relativo alla fruizione dell’incentivo è composto:
In particolare, nella sezione A, relativa agli investimenti in beni materiali 4.0, è richiesta la puntuale classificazione all’interno dei tre gruppi dell’allegato A, Legge n. 232/2016, con indicazione dei relativi costi agevolabili e l’eventuale fruizione di altre sovvenzioni pubbliche sulle medesime spese.
Nella sezione B, relativa agli investimenti in beni immateriali 4.0, è invece richiesta la classificazione all’interno dell’allegato B, della Legge n. 232/2016, con indicazione dei relativi costi agevolabili e l’eventuale fruizione di altre sovvenzioni pubbliche sulle stesse spese.
Il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, deve essere trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., secondo gli schemi riportati nell’allegato 1 del Decreto Direttoriale 6 ottobre 2021.
In relazione agli investimenti ricadenti nell’ambito di applicazione della disciplina di cui all’art. 1, commi 189 e 190, Legge n. 160/2019, il modello di comunicazione deve essere trasmesso entro il 31 dicembre 2021. Invece, con riferimento agli investimenti ricadenti nell’ambito di applicazione della disciplina di cui all’art. 1, commi da 1056 a 1058, Legge n. 178/2020, il modello di comunicazione deve essere trasmesso entro la data di presentazione del Modello Redditi riferito a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti (dunque, per gli investimenti effettuati dal 16 novembre al 31 dicembre 2020 entro il prossimo 30 novembre 2021).