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Con l’Ordinanza n. 25612 del 22 settembre 2021, la Corte di Cassazione si è espressa sulla deducibilità dal reddito d’impresa dei costi contabilmente appostati in bilancio tra le fatture da ricevere.
Il caso sottoposto al vaglio dei Giudici di legittimità riguarda, in particolare, una società, nei confronti della quale l’Agenzia delle Entrate ha contestato la mancanza di adeguata documentazione di taluni elementi negativi di reddito (fatture da ricevere), non per negarne l’esistenza, ma per l’impossibilità di verificarne, mancando la necessaria documentazione, l’inerenza all’attività d’impresa.
Investita della questione, la Corte di Cassazione ha richiamato i principi espressi nella Sentenza n. 18904 del 17 luglio 2018, ove è stato precisato che ai fini della deduzione di un costo (e della detrazione della relativa IVA), la prova dell’inerenza all’attività d’impresa, ossia dell’esistenza e natura della spesa, dei relativi fatti giustificativi e della sua concreta destinazione alla produzione, incombe sul contribuente, in quanto soggetto gravato dell’onere di dimostrare l’imponibile maturato.
Di conseguenza, qualora in bilancio siano contabilizzate fatture da ricevere, ai fini della deduzione dei relativi costi, il contribuente deve essere in grado di esibire fatture o documenti equipollenti, atti, per forma e contenuto, a dimostrarne l’inerenza sotto il profilo della connessione con l’attività d’impresa.