Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Riprendiamo a trattare dell’acquisto agevolato della prima casa da parte di giovani under 36 (cfr. da ultimo nostra circolare n. 682 dell’11 ottobre 2021), introdotto dall’articolo 64, comma 6 del D.L. n. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis).
Con la Risoluzione n. 62/E del 27 ottobre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo (6928) da utilizzare nel Modello F24 per compensare il credito d’imposta emergente pari all’IVA corrisposta negli atti di acquisto per gli immobili di cui sopra.
Al fine di esaminare al meglio la fattispecie in oggetto, ripercorriamone le caratteristiche operative.
L’agevolazione, introdotta dall’articolo 64, comma 6 del D.L. n. 73/2021, è indirizzata ai giovani che non abbiano ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui viene sottoscritto il rogito d’acquisto della prima casa e che abbiano un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui.
Tali soggetti, se nel periodo temporale circoscritto tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022 stipulano atti correlati all’acquisizione di una prima casa, potranno fruire delle seguenti agevolazioni fiscali:
Ricordiamo, inoltre, che l’agevolazione potrà essere applicata anche sugli atti traslativi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione, restando escluso solamente l’atto costituente il diritto di superficie.
Ulteriore vantaggio, per i soggetti rientranti nella suddetta categoria, riguarda la possibilità di contrarre mutui per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione degli immobili agevolati, senza applicazione dell’imposta sostituiva (registro, bollo, ipotecarie/catastali e tassa di concessione governativa) pari allo 0,25% della somma finanziata.
Relativamente all’utilizzo del credito d’imposta emergente a seguito degli atti rogitati con IVA al 4% (considerato che si tratta di acquisto “prima casa”) ed in presenza delle condizioni oggettive e soggettive previste dalla norma, la Risoluzione n. 62/E del 27 ottobre 2021, ricordando che tale credito potrà essere solamente compensato e mai rimborsato, ha istituito il codice tributo da utilizzare nella compilazione del modello F24.
Il codice tributo è il 6928 (denominato credito d’imposta prima casa under 36 - articolo 64, comma 7, D.L. n. 73/2021) e dovrà essere esposto nella Sezione Erario, nella colonna “importo a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere a riversare l’agevolazione, nella colonna “importo a debito versati”.
Nella compilazione del modello F24, inoltre, bisogna tenere presente che il campo “anno di riferimento” dovrà riportare il periodo d’imposta in cui viene rogitato l’atto traslativo a titolo oneroso della proprietà, nel formato AAAA.