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Con il Provvedimento 10 novembre 2021, prot. n. 309145/2021, l’Agenzia delle Entrate ha determinato l’effettiva misura percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione di cui all’art. 32, D.L. n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, fissandola al 100%.
L’ammontare complessivo degli importi richiesti con le istanze presentate entro lo scorso 4 novembre è, infatti, risultato inferiore rispetto alle risorse stanziate.
Di conseguenza, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 30% delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, come indicate nell’ultima istanza validamente presentata. In ogni caso, ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, riconosciuto nella misura massima di euro 60.000, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Il credito d’imposta, si ricorda, può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 per il pagamento di imposte e contributi, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che definisce l’ammontare massimo del credito fruibile (la delega di pagamento deve essere trasmessa tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate).
Con la Risoluzione n. 64/E del 11 novembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6951” denominato “Credito d’imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione - articolo 32 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73”. Tale codice potrà essere utilizzato per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del suddetto credito d’imposta.
Per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, nel modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “Importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2021”.
Il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso, pena lo scarto del modello F24.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese, dunque nel modello Redditi 2022, per ridurre l’ammontare delle imposte dovute.