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Con l’Interrogazione parlamentare 1° dicembre 2021, n. 5-07176, gli Onorevoli interroganti si sono rivolti al Ministero dell’Economia e delle Finanze chiedendo chiarimenti circa il parere interpretativo espresso dalla Direzione Generale Agricoltura della Commissione Europea, in data 17 novembre 2020, sulla possibilità di cumulo dei crediti d'imposta con le misure e le sottomisure di sostegno agli investimenti dei Programmi di Sviluppo Rurale 2014/2020.
In particolare, dopo aver ricordato che il credito d'imposta di cui all'art. 1, comma 192, Legge n. 160/2019, è cumulabile con le altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non determini il superamento del costo sostenuto, gli interroganti hanno evidenziato che l'Agenzia delle Entrate ha confermato tale cumulabilità, definendo il credito d'imposta una misura di carattere generale che, applicandosi alla generalità delle imprese, non è inquadrabile come aiuto di Stato.
Le Regioni, a loro volta, hanno espressamente comunicato che tale credito di imposta può essere cumulato con i contributi del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020, autorizzando l'erogazione del contributo.
In seguito, tuttavia, la Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale della Commissione Europea ha comunicato che il bonus investimenti costituisce una misura di sostegno pubblico e, di conseguenza, il sostegno del PSR, in relazione alle stesse spese ammissibili, può essere concesso, unitamente al credito d'imposta, nei limiti di cumulabilità fissati dall'allegato II, Regolamento n. 1305/2013/UE. L’organismo comunitario ha quindi invitato i Paesi membri ad intraprendere tutte le iniziative necessarie per il recupero dei contributi qualora siano stati superati i limiti derivanti dall'applicazione delle aliquote massime di sostegno.
La Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, pur riconoscendo al bonus investimenti il carattere di misura generale, non rientrante tra gli aiuti di Stato, ha dunque ritenuto che le aliquote di sostegno massime fissate dal Regolamento comunitario siano vincolanti e non possano essere quindi in alcun caso superate.
A parere degli interroganti, la posizione assunta dalla Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale impedisce, di fatto, ai beneficiari dei contributi di sviluppo rurale di accedere pienamente a qualsiasi forma di agevolazione generale che lo Stato introduce per rispondere con la massima efficacia possibile ad un indirizzo generale di sviluppo.
Di conseguenza, gli Onorevoli interroganti si sono rivolti al Ministero dell'Economia e delle Finanze invitandolo a chiarire l'interpretazione della normativa in questione, nel senso che i crediti d'imposta di cui all'art. 1, commi da 184 a 197, Legge n. 160/2019, sono comunque cumulabili con ogni altra agevolazione che abbia ad oggetto i medesimi costi.
Investito della questione, il Ministero delle Politiche Agricole ha precisato che il rinvio del Regolamento n. 1305/2013/UE, ai massimali di cui all’allegato II, concerne solo ed esclusivamente taluni interventi puntualmente circostanziati e che, pertanto, detti massimali sono applicabili ai soli specifici contributi pubblici richiamati dal Regolamento europeo e non costituiscono massimali generali di spesa pubblica.
In relazione al chiarimento interpretativo richiesto, l’Amministrazione Finanziaria ha quindi evidenziato che la questione verte sul rapporto/interazione tra una misura (il credito d’imposta) che, pur essendo di natura fiscale, non soggiace - avendo valenza generale e non selettiva - alla disciplina europea sugli aiuti di Stato, e un quadro di riferimento normativo (il Regolamento n. 1305/2013/UE) non di pertinenza dell’Amministrazione Finanziaria e che involge piuttosto le prevalenti competenze del Ministero delle Politiche Agricole.
In definitiva, l’agevolazione, integrando una misura di carattere generale, è cumulabile con le altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi, a condizione, tuttavia, che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. Resta fermo, in ogni caso, che la predetta regola di cumulo non deve porsi in contrasto con la disciplina specifica dei singoli benefici, il cui esame rientra nella competenza delle specifiche autorità di volta in volta coinvolte.
La questione sulla cumulabilità del credito d’imposta con gli investimenti dei PSR regionali ha frenato notevolmente gli investimenti del settore primario e non giovano a far ripartire gli investimenti nemmeno le novità indicati dall’Amministrazione Finanziaria con la Risoluzione 68/E/2021 (si veda nostra circolare 828/2021).
A questo punto, sarebbe, pertanto, opportuno che fosse il Legislatore a dare segnale chiaro sulla linea che intende adottare per la cumulabilità dei crediti d’imposta per gli investimenti in nuovi beni strumentali.