Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Con l’approssimarsi delle festività natalizie è opportuno tornare a esaminare il trattamento fiscale applicabile agli omaggi concessi a clienti e dipendenti. A tal fine è necessario distinguere se i beni omaggio formano o meno l’oggetto dell’attività dell’impresa e se gli stessi sono concessi a clienti o dipendenti.
Come già analizzato nella precedente circolare per quanto riguarda il trattamento fiscale applicabile agli omaggi di beni non oggetto dell'attività, oggi tratteremo degli omaggi di beni oggetto dell'attività e le ulteriori varie casistiche.
Le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale (e non sono assoggettate a IRAP), devono osservare le regole IVA di seguito illustrate in caso di contabilità in regime ordinario.
Tra i beni oggetto dell’attività rientrano quei beni la cui produzione o commercio rientra nell’attività propria dell’impresa. Quando l’impresa è diretta, come finalità propria, allo svolgimento di più attività, ad esempio, alla produzione o allo scambio di più categorie di merci, prodotti e servizi, queste vanno considerate tutte come attività proprie, senza aver riguardo all’eventuale prevalenza quantitativa dell’una rispetto alle altre.
La cessione gratuita dei beni prodotti o commercializzati dall’impresa a favore dei clienti è da assoggettare a IVA poiché, nella generalità dei casi, l’imposta corrisposta su tali acquisti è ordinariamente detratta.
La base imponibile della cessione è costituita dal prezzo di acquisto o di costo del bene.
La rivalsa dell’IVA non è obbligatoria e, nella generalità dei casi, non è operata (l’imposta rimasta a carico del cedente costituisce un costo indeducibile).
A tal fine l’impresa può:
Al fine di evitare tali articolati adempimenti, è comunque possibile non detrarre l’IVA a credito dei beni da destinare a omaggio, rendendo così esclusa da imposta la successiva cessione gratuita.
Da ultimo si evidenzia che le autofatture per omaggi devono essere emesse in forma elettronica, riportando i dati del cedente/prestatore sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore”, sia nella sezione “Dati del cessionario/committente”, e indicando il codice “TD27” nel campo “Tipo documento”.
I costi sostenuti per l’acquisto o la produzione dei beni da destinare a omaggio rientrano tra le spese di rappresentanza e, pertanto, sono deducibili nell’anno del loro sostenimento.
In particolare:
|
Ricavi e proventi gestione caratteristica |
Importo deducibile |
|
Fino a 10 milioni di euro |
1,5% |
|
Per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro |
0,6% |
|
Per la parte eccedente 50 milioni di euro |
0,4% |
|
La quota delle spese di rappresentanza eccedente i sopraindicati limiti è interamente indeducibile e non può essere neppure riportata a nuovo negli esercizi successivi. |
|
Ai fini della determinazione dell’importo deducibile non si deve tenere conto delle spese relative ai beni omaggio di valore unitario non superiore a 50 euro; nel monte delle spese di rappresentanza, da raffrontare ai ricavi e proventi dell’impresa, rientrano pertanto solo gli omaggi di valore unitario superiore a 50 euro.
Con la Risoluzione n. 27/E/2014, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che per i beni autoprodotti dall’impresa, il valore unitario degli stessi (superiore o meno alla soglia di 50 euro) deve essere riferito al valore di mercato di cui all’art. 9, TUIR. Tale parametro, tuttavia, rileva soltanto al fine di qualificare il regime fiscale applicabile all’operazione, ossia se i costi sostenuti per produrre il bene da destinare a omaggio siano interamente deducibili, oppure costituiscano spese di rappresentanza da rapportare al plafond di deducibilità in rapporto ai ricavi dell’impresa.
Pertanto, se il valore di mercato del bene autoprodotto è superiore a 50 euro, il costo dell’omaggio è deducibile in rapporto ai ricavi dell’impresa, e al plafond di deducibilità concorre il costo di produzione effettivamente sostenuto dall’impresa (non il valore di mercato del bene), indipendentemente dal suo ammontare (inferiore o meno a 50 euro). Qualora, invece, il valore dell’omaggio autoprodotto sia inferiore o uguale a 50 euro, il costo effettivamente sostenuto per la produzione beneficia della deduzione integrale.
La cessione gratuita ai lavoratori dipendenti e ai soggetti fiscalmente assimilati di beni prodotti o commercializzati dall’impresa costituisce una cessione imponibile, poiché l’IVA sui relativi acquisti è ordinariamente detratta.
Così come previsto per gli omaggi ai clienti dell’impresa, è possibile emettere fattura con o senza rivalsa dell’IVA, istituire il registro degli omaggi o emettere autofattura.
Il costo sostenuto per l’acquisto dei beni da omaggiare ai dipendenti è deducibile dal reddito dell’impresa ai sensi dell’art. 95, comma 1, TUIR.
Affinché l’omaggio natalizio non concorra alla formazione del reddito del dipendente destinatario del bene, è necessario che le erogazioni in natura concesse nello stesso periodo d’imposta al lavoratore non superino la soglia di 258,23 euro (aumentata a 516,46 euro per il periodo d’imposta 2021 dal D.L. n. 41/2021). Il superamento della soglia, peraltro, determina l’integrale imponibilità del valore del fringe benefit concesso al dipendente.
I costi sostenuti per i beni da destinare a omaggio ai dipendenti rientrano tra le spese per il personale e, pertanto, non sono deducibili ai fini IRAP neppure se allocati dalla voce B.9 di conto economico.
Con la Circolare n. 34/E/2009, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le spese sostenute dall’impresa per le feste e i ricevimenti organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o festività religiose e nazionali, sono da considerare spese di rappresentanza, salvo che all’evento partecipino soltanto i dipendenti dell’impresa.
Le spese sostenute per il pranzo di Natale o il cenone di Capodanno cui partecipano soltanto i dipendenti dell’impresa non rientrano tra quelle di rappresentanza, poiché è del tutto assente il requisito dell’attività promozionale del prodotto aziendale; le stesse rientrano quindi tra le liberalità a favore dei dipendenti, deducibili con il doppio limite:
L’IVA corrisposta su tali spese è invece interamente indetraibile, giacché connessa a costi privi del requisito dell’inerenza con l’esercizio d’impresa.
Infine, il costo è deducibile ai fini IRAP per i soggetti che applicano il metodo da bilancio, mentre è indeducibile per i soggetti che determinano l’imposta con il metodo fiscale.
Qualora all’evento partecipino anche soggetti terzi rispetto all’organico aziendale (ad esempio, clienti, rappresentanti delle istituzioni, giornalisti, ecc.), le spese sostenute sono qualificate come di rappresentanza e, pertanto, sono deducibili ai fini delle imposte sul reddito nel limite del 75% e, comunque, in proporzione (1,5% - 0,6% - 0,4%) ai ricavi e proventi della gestione caratteristica.
I lavoratori autonomi, per i quali non trova applicazione la distinzione tra beni oggetto o meno dell’attività, devono assoggettare a IVA le cessioni gratuite di beni dal costo unitario inferiore a 50 euro (in alternativa è possibile non operare la detrazione dell’IVA a credito, rendendo così esclusa da IVA la successiva cessione gratuita).
Le cessioni di beni di costo unitario superiore a 50 euro sono invece sempre escluse da IVA, poiché è preclusa la detrazione dell’imposta a credito.
Relativamente all’IRPEF, le spese per omaggi (ricomprese tra quelle di rappresentanza) sono deducibili nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. Ai sensi dell’art. 54, comma 5, TUIR, infatti, il costo dei beni destinati a omaggio concorre a tale limite.
Ai fini IRAP, infine, al pari dei costi del personale, anche i costi sostenuti per gli omaggi sono indeducibili dal valore della produzione.
Con riguardo ai soggetti che applicano il regime di vantaggio di cui all’art. 27, D.L. n. 98/2011 (il c.d. regime dei “contribuenti minimi”), l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le spese per omaggi sono interamente deducibili nel periodo di sostenimento, qualora relative a beni di valore pari o inferiore a 50 euro e a condizione che l'inerenza all'attività d'impresa sia dimostrabile sulla base di criteri oggettivi.
Qualora il valore dei beni omaggio superi la soglia di 50 euro, invece, le spese sono annoverabili tra quelle di rappresentanza e, pertanto, sono deducibili secondo i criteri e i limiti dettati dal D.M. 19 novembre 2008.
Il regime forfettario prevede che il reddito imponibile sia determinato applicando il coefficiente di redditività previsto per la specifica attività svolta dal contribuente, all’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta. Di conseguenza, le spese per omaggi non assumono alcuna rilevanza ai fini della determinazione del reddito.