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Con la Circolare n. 16/E del 29 novembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti operativi in merito al “Decreto Antifrode” (D.L. 11 novembre 2021, n. 157) recante misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche.
Nel rimandarvi alla lettura dell’articolo di approfondimento che uscirà nel prossimo numero della nostra rivista "ConsulenzaAgricola" di dicembre 2021, nella presente circolare esaminiamo brevemente alcuni aspetti emersi in relazione all’obbligatorietà dei visti di conformità e delle attestazioni di congruità delle spese sostenute con riferimento ad interventi legati ai bonus edilizi.
Il nuovo Provvedimento normativo (Decreto Antifrode) ha introdotto l’obbligo del visto di conformità anche qualora il contribuente fruisca direttamente in dichiarazione dei redditi della detrazione corrispondente.
Viene, tuttavia, prevista una deroga a tale nuova regola generale, nel caso in cui il contribuente presenti direttamente la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata, ovvero nel caso lo stesso si avvalga, ai fini dichiarativi, dell’assistenza fiscale prestata dal suo sostituto d’imposta.
Al ricorrere delle fattispecie ammesse alla deroga più sopra specificate, pertanto, non sarà richiesto alcun visto di conformità se non nel caso in cui il soggetto intenda ricorrere all’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Precisiamo che la nuova regola generale trova applicazione solamente per le spese sostenute a partire dal 12 novembre 2021 e, pertanto, non potrà applicarsi alle spese indicate nella dichiarazione di redditi presentate nel 2021 riguardante l’anno d’imposta 2020.
Relativamente a tali tipologie di interventi, la Circolare n. 16/E/2021, nel confermare la nuova obbligatorietà del visto di conformità e delle attestazioni di congruità delle spese, qualora il contribuente intenda esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, precisa anche che tali obblighi si applicano in relazione alle comunicazioni trasmesse a decorrere dal 12 novembre 2021, con l’esclusione di quelle che si riferiscono a spese sostenute (con stipula di accordi di cessione come precisato nelle FAQ del 22 novembre 2021) prima di tale data.
Altra importante precisazione, inserita nella Circolare n. 16/E/2021 in commento, riguarda il fatto che l’attestazione di congruità delle spese sostenute potrà essere rilasciata anche in assenza di uno Stato Avanzamento Lavori (SAL) o di una dichiarazione di fine lavori, risultando sufficiente che la stessa si riferisca ad interventi almeno iniziati.
Una tale affermazione porta a sostenere la seguente riflessione che consentirebbe di approdare ad una soluzione alquanto interessante se riferita agli interventi legati al ripristino delle facciate degli edifici (bonus facciate - cfr. nostra circolare n. 824 del 30 novembre 2021).
Infatti, se risulta sufficiente l’inizio dei lavori per giustificare il rilascio dell’attestazione di congruità delle spese sostenute, parimenti la medesima condizione dovrebbe permettere la compilazione del visto di conformità. Così facendo il contribuente, nell’esercitare il suo diritto di cessione del credito, troverebbe, in qualità di cessionario, una controparte meglio disposta ad acquisire il credito senza dovere attendere l’ultimazione dei lavori come da più parti sostenuto in epoca antecedente l’uscita della Circolare n. 16/E/2021 dell’Agenzia delle Entrate.