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Con la Risposta ad Interpello n. 803/2021, l’Agenzia delle Entrate è tornata a occuparsi del trattamento IVA applicabile all’attuazione della “Misura M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole”, prevista dai PSR regionali in esecuzione dell’art. 15, Regolamento n. 1305/2013/UE, precisando che le consulenze rese alle aziende agricole dagli organismi di consulenza accreditati costituiscono operazioni fuori campo IVA.
Le eventuali fatture già emesse con addebito dell’IVA devono essere quindi rettificate con l’emissione, entro un anno dall’effettuazione dell’operazione, di una nota di variazione di cui all’art. 26, comma 3, D.P.R. n. 633/1972. A seguito dell’emissione della nota di variazione, l’organismo di consulenza deve quindi restituire all’azienda agricola quanto eventualmente trattenuto a titolo di imposta. L’azienda agricola, a sua volta, deve riversare all’erario l’IVA eventualmente detratta.
Le indicazioni rese dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta ad Interpello n. 803/2021 fanno seguito e integrano i chiarimenti resi con la Consulenza Giuridica n. 13 del 28 settembre 2021 (si veda la ns. circolare n. 648/2021).
In tale documento di prassi, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’erogazione da parte delle Regioni di sostegni economici ad organismi di consulenza per la fornitura di servizi di consulenza alle imprese agricole costituisce un’operazione esclusa dal campo di applicazione IVA per carenza del requisito oggettivo.
Detti sostegni economici rappresentano, infatti, mere movimentazioni di denaro che non hanno alcuna correlazione tra l’attività finanziata e le elargizioni di denaro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, comma 3, lett. a) e 3, D.P.R. n. 633/1972.
Nella Risposta ad Interpello n. 803 del 10 dicembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il trattamento IVA applicabile alle consulenze rese alle imprese agricole da un organismo di consulenza accreditato, in esecuzione della “Misura M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole”, ai sensi dell'art. 15, Regolamento n. 1305/2013/UE.
Riprendendo le indicazioni rese con la Consulenza Giuridica n. 13 del 28 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le somme erogate dalle Regioni agli organismi di consulenza sono da qualificarsi come operazioni fuori campo IVA in base all’art. 2, comma 3, lett. a), D.P.R. n. 633/1972, in quanto carenti del presupposto oggettivo.
Secondo l’Amministrazione Finanziaria, in particolare, detti contributi, assegnati a seguito di specifici bandi pubblici, sono erogati dalle Regioni in forza del Regolamento comunitario, che ne determina l’ammontare, e deve quindi escludersi il sussistere di alcun rapporto contrattuale tra la Regione e gli organismi di consulenza.
Le prestazioni rese dagli organismi di consulenza alle aziende agricole costituiscono dunque operazioni fuori campo IVA, per le quali non è peraltro obbligatoria l’emissione della fattura.