Sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 15 dicembre 2021 è stato pubblicato il D.M. 13 dicembre 2021, con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fissato la misura del saggio degli interessi legali applicabile dal 1° gennaio 2022.
Il nuovo tasso dell’interesse legale, in particolare, è fissato all’1,25% in ragion d’anno (nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2021, si ricorda, il tasso è fissato nella misura dello 0,01%).
Evoluzione saggio d’interesse negli ultimi anni |
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Dal 1° gennaio 2015 |
0,5% |
Dal 1° gennaio 2016 |
0,2% |
Dal 1° gennaio 2017 |
0,1% |
Dal 1° gennaio 2018 |
0,3% |
Dal 1° gennaio 2019 |
0,8% |
Dal 1° gennaio 2020 |
0,05% |
Dal 1° gennaio 2021 |
0,01% |
Dal 1° gennaio 2022 |
1,25% |
La variazione del tasso di interesse legale si riflette, tra l’altro, sulla regolazione dei rapporti tra debitore e creditore, sulla determinazione dell'usufrutto vitalizio e sulla regolarizzazione delle violazioni fiscali mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997.
In relazione alla regolazione dei rapporti tra debitore e creditore, il nuovo saggio dell’1,25% è applicabile ai crediti dal 1° gennaio 2022, a prescindere dalla data in cui gli stessi sono sorti (salvo specifiche deroghe contrattuali o di legge).
In particolare, la modifica interessa una serie di rapporti economici tra le parti disciplinati dal Codice Civile, tra i quali rientrano, ad esempio, i danni nelle obbligazioni pecuniarie (art. 1224, c.c.), gli interessi nelle obbligazioni pecuniarie (art. 1282, c.c.), gli interessi compensativi sul prezzo (art. 1499, c.c.), le anticipazioni all’affittuario (art. 1652, c.c.), gli interessi inerenti ai contratti di mutuo (art. 1815, c.c.) e gli interessi di conto corrente (art. 1825, c.c.).
In relazione ai crediti riferiti a operazioni di natura commerciale, riguardanti, in via esclusiva o prevalente, la cessione di beni o la prestazione di servizi a titolo oneroso, si evidenzia che gli interessi automatici non sono determinati con riferimento alla misura dell'interesse legale, ma sulla base del tasso di interesse fissato semestralmente dalla BCE, maggiorato di otto punti percentuali (dodici per i prodotti alimentari deteriorabili).
La modifica del tasso degli interessi legali esplica effetti anche in materia di locazioni immobiliari, relativamente al calcolo degli interessi maturati a favore del conduttore sul deposito cauzionale.
Il tasso di interesse legale, infine, si riflette sulla determinazione degli interessi dovuti al fine di regolarizzare, tramite il ravvedimento operoso di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, le omissioni e le irregolarità connesse al versamento dei tributi. Per la regolarizzazione nel 2022 di violazioni commesse nel corso del 2021, gli interessi devono essere calcolati con riferimento al tasso applicabile in ciascuna annualità e, pertanto, nella misura dello 0,01% fino al 31 dicembre 2021 e dell’1,25% dal 1° gennaio 2022.
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