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Con la Sentenza n. 22307 del 5 agosto 2021, la Corte di Cassazione è tornata a esprimersi sui requisiti richiesti ai fini dell’accertamento della sussistenza della condizione di mutualità prevalente delle società cooperative agricole.
Senza entrare nei termini della questione, l’intervento della Corte di Cassazione riguarda, in particolare, le c.d. cooperative agricole di conferimento, che provvedono alla commercializzazione, nello stato originario o anche previa manipolazione, conservazione, valorizzazione e trasformazione, dei prodotti agricoli conferiti dai soci produttori agricoli.
In relazione a tali società, il requisito richiesto per la condizione di mutualità prevalente è rappresentato, ai sensi dell’art. 2513, comma 3, Codice Civile, esclusivamente dalla quantità o dal valore dei prodotti conferiti dai soci, che deve essere sempre superiore al 50% della quantità o del valore totale dei prodotti.
Specularmente, l’art. 10, D.P.R. n. 601/1973, accorda l’esenzione fiscale dall’IRES ai redditi conseguiti dalle società cooperative mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci.
Tale esenzione fiscale opera esclusivamente in relazione ai redditi conseguiti mediante l’esercizio di tali attività e nel rispetto delle sopraindicate condizioni e limiti. Non possono dunque beneficiare dell’esenzione fiscale i redditi derivanti dalle attività svolte nei confronti o con l’apporto di terzi, i cui redditi devono essere quindi assoggettati a tassazione.
Il caso sottoposto al vaglio della giurisprudenza di legittimità riguarda una società cooperativa agricola che esercitava un'attività commerciale parallela a quella statutaria, effettuando altresì alcune operazioni incongruenti e ingiustificate (versamenti in conto cassa e finanziamenti dei soci).