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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021 è stata pubblicata la Legge n. 215/2021, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 146/2021, c.d. Decreto Fisco Lavoro.
Esaminiamo di seguito, per brevi flash, le principali novità apportate al Decreto Fisco Lavoro. Seguiranno poi approfondimenti in funzione dell’importanza e dell’urgenza.
È confermata la proroga dal 30 novembre 2021 al 31 gennaio 2022 del termine previsto dall’art. 42-bis, comma 5, D.L. n. 104/2020, per la regolarizzazione, senza sanzioni e interessi, degli omessi versamenti IRAP conseguenti all’errata applicazione dell’esonero accordato dall’art. 24, D.L. n. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio, in relazione al superamento dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato.
È disposta la non impugnabilità degli estratti di ruolo rilasciati dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione, salvo che nei casi in cui sia dimostrato il pregiudizio derivante dall’attività di riscossione.
In particolare, il ruolo e la cartella di pagamento sono ora impugnabili per vizi di notifica soltanto qualora il debitore dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme dovutegli da Pubbliche Amministrazioni o per la perdita di un beneficio nei rapporti pendenti con una Pubblica Amministrazione.
È disposta la proroga al 1° gennaio 2023 dell’obbligo, posto in capo ai soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
È inoltre confermato, per tutto l’anno 2022, il divieto di fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
È disposta la proroga dal 1° gennaio al 1° luglio 2022 dell’abolizione della Comunicazione delle operazioni transfrontaliere (il c.d. esterometro).
È disposta la modifica delle soglie monetarie di cui all’art. 1, comma 1, D.P.R. n. 695/1996, il cui superamento impone la tenuta delle scritture di magazzino.
In particolare, la tenuta delle scritture ausiliarie è obbligatoria a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutivamente, l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53, TUIR, ed il valore complessivo delle rimanenze di cui agli artt. 59 e 60, TUIR, superano, rispettivamente, le nuove soglie di 5,164 milioni e di 1,1 milioni di euro (in precedenza, 10 miliardi e 2 miliardi di lire). L'obbligo cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutivamente, l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore a tali limiti.
Ai fini dell’applicazione dei nuovi limiti non è prevista una specifica decorrenza e, pertanto, per verificare l’obbligo di tenuta della contabilità di magazzino nel 2021, i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare devono verificare se nel 2018 e nel 2019 hanno superato i nuovi limiti.
A decorrere dal 1° gennaio 2022 è disposta la modifica dell’art. 9, comma 1, n. 2), D.P.R. n. 633/1972, che qualifica come servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, non imponibili IVA, i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono assoggettati all’imposta a norma del comma 1 dell’art. 69, D.P.R. n. 633/1972.
La nuova formulazione del comma 2 dell’art. 9, D.P.R. n. 633/1972, precisa, in particolare, che non possono beneficiare della non imponibilità IVA i servizi di trasporto resi a soggetti diversi:
Le nuove limitazioni all’operatività del regime di non imponibilità IVA accordato ai servizi di trasporto internazionali fanno tuttavia salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente al 1° gennaio 2022 (si veda la ns. circolare n. 880/2021).
Nei casi in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, è previsto che l’esenzione IMU o l’applicazione dell’aliquota ridotta accordata all’abitazione principale operi in relazione a una sola abitazione, sia se i due immobili sono situati nello stesso Comune, sia se sono posti nel territorio di due Comuni diversi.
In caso di impiego di lavoratori autonomi occasionali è introdotto l’obbligo in capo al committente di effettuare una comunicazione preventiva all’Ispettorato Nazionale del Lavoro territorialmente competente, a mezzo SMS o posta elettronica. L’omessa comunicazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ciascun lavoratore autonomo occasionale per il quale sia stata omessa o ritardata la comunicazione.
È disposta l’introduzione di nuove cause di sospensione dell’attività imprenditoriale. In particolare, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro può adottare un provvedimento di sospensione anche qualora riscontri che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
La sospensione dell’attività imprenditoriale è inoltre prevista in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’allegato I, D.Lgs. n. 81/2008 (peraltro, alle cause di sospensione dell’attività contemplate dall’allegato I, D.Lgs. n. 81/2008, è aggiunta una nuova ipotesi, costituita dalla mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possano comportare il rischio di esposizione all’amianto, con applicazione della somma aggiuntiva di 3.000 euro).
Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall’effetto del provvedimento di sospensione.
È confermata la proroga, dal 30 novembre al 9 dicembre 2021, del termine per il versamento, in un’unica soluzione, delle rate della rottamazione-ter e del saldo e stralcio in scadenza nel 2020 e nel 2021.
È inoltre espressamente previsto che il nuovo termine del 9 dicembre 2021 benefici del periodo di tolleranza di cinque giorni previsto dall’art. 3, comma 14-bis, D.L. n. 119/2018 e, pertanto, il versamento delle rate arretrate delle definizioni agevolate poteva essere effettuato entro il 14 dicembre 2021.
È disposta l’estensione, da sessanta a centottanta giorni, del termine di pagamento delle cartelle esattoriali notificate nel periodo 1° settembre - 31 dicembre 2021 (già il D.L. 146 l’aveva portato a centocinquanta giorni).
Tale maggior termine opera anche ai fini della decorrenza degli interessi di mora e per l'inizio delle procedure di espropriazione forzata di cui all'art. 50, D.P.R. n. 602/1973. L'estensione da sessanta a centottanta giorni, invece, non rileva ai fini del termine per la proposizione del ricorso, che resta dunque fissato entro sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Il termine di centottanta giorni non è tuttavia applicabile al pagamento delle somme derivanti dagli accertamenti esecutivi dell’Agenzia delle Entrate, dagli avvisi di addebito dell'INPS e dalle ingiunzioni di pagamento degli enti territoriali.
Su questo fronte si evidenzia che nell’ambito dell’iter di conversione del D.D.L. Bilancio 2022 è stato approvato un emendamento che prevede il differimento a centottanta giorni dalla notifica anche per il pagamento delle cartelle notificate nel periodo 1° gennaio - 31 marzo 2022.
È disposta la rimessione in termini per il versamento delle somme riferite alle comunicazioni di irregolarità (i c.d. avvisi bonari) scaduti nel periodo 8 marzo - 31 maggio 2020 e non eseguiti entro il 16 settembre 2020 o, in caso di pagamento rateale, entro il 16 dicembre 2020.
Le somme dovute potevano essere versate, senza applicazione di ulteriori sanzioni ed interessi, entro il 16 dicembre 2021 (in un‘unica soluzione).
A decorrere dal 1° gennaio 2023 è previsto che in caso di mancata accettazione di pagamenti, di qualsiasi importo, tramite carte di pagamento, si applichi la sanzione amministrativa di 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale è stata rifiutata l’accettazione del pagamento. Tale previsione è applicabile in capo ai soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali.
L’accertamento della violazione è posto in capo agli agenti di Polizia giudiziaria e agli organi che, ai sensi dell’art. 13, comma 1, Legge n. 689/1981, sono addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro. L’autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle violazioni in esame è il Prefetto territorialmente competente.
In caso di indebita compensazione del credito ricerca e sviluppo (ex art. 3 D.L. 145/2013), per spese sostenute e ritenute in seguito non agevolabili, sarà possibile il riversamento con stralcio integrale delle sanzioni amministrative previste dall'art. 13 commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 471/1997 e degli interessi.