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Come noto (si veda la ns. circolare “Al via il contributo a fondo perduto per le start up”), l’art. 1-ter, D.L. n. 41/2021, c.d. Decreto Sostegni, introdotto in sede di conversione in legge, ha previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa che hanno attivato la Partita IVA nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2018, la cui attività d’impresa, sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese, è tuttavia iniziata soltanto nel corso del 2019 (si tratta dei soggetti che non possono beneficiare del contributo di cui all’art. 1, D.L. n. 41/2021, poiché il loro ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 non è inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019).
Con il D.M. 10 settembre 2021, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha definito le modalità per beneficiare del contributo a fondo perduto in esame e per garantire il rispetto del limite di spesa. Con il Provvedimento 8 novembre 2021, prot. n. 305784, l’Agenzia delle Entrate ha quindi definito i termini e le modalità di presentazione dell’istanza per richiedere il contributo in esame, approvando altresì il modello e le relative istruzioni.
Il Provvedimento, in particolare, ha previsto che per ottenere il contributo, riconosciuto nella misura massima di 1.000 euro per ciascun beneficiario, occorra presentare un’apposita istanza nel periodo 9 novembre - 9 dicembre 2021.
Il contributo è erogato con accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’istanza. In alternativa è possibile optare, irrevocabilmente, per il ricevimento del contributo sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare in compensazione nel Modello F24 per il pagamento di imposte e contributi (la delega deve essere presentata esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate).
Con il Provvedimento 17 dicembre 2021, prot. n. 365798, l’Agenzia delle Entrate ha definito la percentuale del contributo effettivamente spettante a ciascun beneficiario. In particolare, considerato che l’importo complessivo dei contributi richiesti è inferiore alle risorse finanziarie assegnate all’agevolazione, pari a complessivi 20 milioni di euro, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che a ciascun beneficiario sia riconosciuto l’intero ammontare del contributo risultante dall’ultima istanza validamente presentata.
Infine, con la Risoluzione n. 75/E del 20 dicembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6956”, denominato “Contributo a fondo perduto per le start up - credito d’imposta da utilizzare in compensazione - art. 1-ter D.L. n. 41 del 2021”.
In sede di compilazione del Modello F24, detto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”. Il campo “anno di riferimento” deve essere valorizzato con l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto (2021), nel formato “AAAA”.
L’ammontare del contributo utilizzabile in compensazione può essere consultato nel “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “Crediti IVA/Agevolazioni utilizzabili”. Qualora l’ammontare del contributo utilizzato in compensazione, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, risulti superiore all’importo riconosciuto, il Modello F24 è scartato.
Nella Risoluzione n. 75/E del 20 dicembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha anche indicato le modalità per la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante. L’indebita percezione del contributo, in particolare, può essere regolarizzata dai contribuenti, restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi e versando le relative sanzioni con applicazione delle riduzioni previste dall’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997.
Tali versamenti devono essere effettuati mediante compilazione del Modello F24 ELIDE, indicando i seguenti codici tributo: