Tra le attività che impegnano le imprese a fine anno vi è anche la valutazione sui nuovi investimenti da effettuare. Tali valutazioni devono combinare l’opportunità e la sostenibilità degli investimenti con il vaglio delle offerte di fine anno dei fornitori, nonché dell’accesso ad eventuali incentivi.
Sul piano fiscale, uno degli incentivi che ha avuto particolare rilievo per stimolare gli investimenti per l’innovazione e l’ammodernamento delle imprese è senz’altro il credito d’imposta per investimenti in nuovi beni strumentali. Come noto, per gli investimenti che saranno effettuati entro il prossimo 30 giugno 2022, a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2021, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, è possibile beneficiare del credito d’imposta in base alle stesse percentuali applicabili agli investimenti effettuati nel 2021 (si veda la nostra Circolare n. 893/2021).
In relazione alla prenotazione degli investimenti tramite il pagamento dell’acconto pari ad almeno il 20% dell’investimento agevolabile e all’accettazione dell’ordine da parte del fornitore entro il prossimo 31 dicembre, l’Agenzia delle Entrate ha ammesso anche la possibilità considerare valida la prenotazione dell’investimento anche qualora l’acquirente, si riservi la facoltà, in un secondo momento, di acquisire il bene tramite locazione finanziaria.
Nella Risoluzione n. 132/E del 24 ottobre 2017, in relazione agli investimenti per super e iper-ammortamento, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso di un’impresa che provvedeva entro il 31 dicembre a bloccare l’investimento con un ordine accettato dal fornitore e contestuale versamento di un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisizione del bene, riservandosi il diritto di valutare, dopo il 31 dicembre, la forma tecnica più consona al proprio investimento: acquisto diretto dal fornitore o tramite leasing.
Qualora l’azienda opti successivamente per il leasing, si pone il problema che il rapporto contrattuale sarà con la società di leasing e non con il fornitore con il quale è stato fissato l’ordine e versato l’acconto.
L’Agenzia delle Entrate ha confermato la validità della prenotazione dell’investimento anche nell’ipotesi descritta, riconoscendo la possibilità di compensare l’acconto versato al fornitore con il maxicanone da corrispondere alla società di leasing.
In alternativa, l’Agenzia ha ammesso anche la possibilità della restituzione dell’acconto versato al fornitore, a condizione che contestualmente avvenga la sottoscrizione del contratto di leasing e la corresponsione del maxicanone nella misura non inferiore al 20% dell’importo dell’investimento.
In tal caso occorrerà indicare nel contratto di leasing il riferimento all’ordine originario effettuato con il fornitore del bene.
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