Il comma 527 dell’articolo 1 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2022) ha confermato anche per l’anno in corso la percentuale di compensazione IVA sulle cessioni degli animali vivi della specie bovina e suina, che pertanto resta fissata al 9,5%.
Tale nuovo modus operandi (inserire le percentuali di compensazione nella Legge di Bilancio), permette ai soggetti interessati di effettuare le liquidazioni IVA, riferite ai primi mesi dell’anno, in modo accurato senza dovere procedere, in sede dichiarativa, a rettifiche di versamenti già effettuati. Registriamo, purtroppo, che nel caso delle percentuali di compensazione della legna, il Legislatore ha optato, invece, per la proroga con Decreto Ministeriale (si veda nostra circolare 2/2022).
Come noto, la percentuale di compensazione interessa gli agricoltori che adottano il regime speciale previsto dall’articolo 34, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 ed implica che la quota di versamento dell’IVA relativa alle cessioni di bovini e suini sarà la risultante tra la differenza dell’aliquota ordinaria prevista per tali cessioni e quella compensativa stabilita per Legge.
Pertanto, essendo l’aliquota IVA ordinaria prevista per le cessioni di tali animali vivi pari al 10% ed essendo la percentuale di compensazione prevista per tutto l’anno 2022 pari al 9,5%, gli agricoltori che adottano il regime speciale saranno tenuti a versare nella liquidazione periodica IVA solo lo 0,5% dell’imponibile riferito alle predette cessioni.
Si precisa che, qualora un contribuente volesse, per ragioni di convenienza, passare dal regime speciale a quello ordinario, le valutazioni da effettuare dovrebbero considerare, oltre al vincolo triennale previsto dalla norma, anche le eventuali rettifiche a credito dell’IVA (pari alla percentuale di compensazione del 9,5%) per gli animali (bovini e suini) detenuti in giacenza prima della modifica del regime fiscale.
Esenzione IRPEF per l’anno 2022
Il comma 25 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2022 (Legge 234/2021), intervenendo a parziale modifica dell’articolo 1, comma 44, primo periodo della Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) estende anche per l’anno 2022 l’esenzione ai fini IRPEF, già prevista per gli anni dal 2017 al 2021, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da Coltivatori Diretti (CD) e Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) iscritti nella relativa previdenza agricola.
Esonero contributivo giovani agricoltori
Ricordiamo, infine che il comma 520 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021) ha prorogato al 31 dicembre 2022 il termine ultimo per effettuare le nuove iscrizioni alla previdenza agricola, usufruendo dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali previsto dal comma 503 della Legge n. 160/2019.
In pratica, il beneficio prevede che i Coltivatori Diretti e gli Imprenditori Agricoli Professionali di età inferiore a 40 anni, iscritti nella previdenza agricola fino al 31 dicembre 2022, potranno non versare il contributo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per un periodo massimo di ventiquattro mesi, pur maturando, per lo stesso periodo, i contributi previdenziali.
Per opportuna precisazione, ricordiamo che tale esonero non comprende i premi ed i versamenti riferiti all’assicurazione infortuni.
©RIPRODUZIONE RISERVATA