Come noto, il D.L. n. 112/2008 ha sancito, a decorrere dal 1° settembre 2008, l’integrale detrazione dell’IVA afferente alle somministrazioni di alimenti e bevande e alle prestazioni alberghiere inerenti all’attività d’impresa.
Affinché tale integrale detrazione dell’IVA trovi applicazione, è dunque necessario che le spese alberghiere o di ristorazione siano connesse con lo svolgimento dell’attività d’impresa (è quindi detraibile, ad esempio, l’imposta corrisposta sulle spese alberghiere e di ristorazione sostenute dall’imprenditore per le trasferte presso un cliente o un fornitore o per partecipare ad una fiera di settore). Per dimostrare l’inerenza della spesa con l’attività esercitata, è quindi opportuno allegare alla fattura l’eventuale documentazione ulteriore di cui si dispone (ad esempio il biglietto d’ingresso alla fiera), ovvero annotare sul retro della fattura le motivazioni della spesa sostenuta.
Al fine di compensare la perdita di gettito erariale determinata dalla soppressione del previgente regime di indetraibilità IVA, è stata tuttavia introdotta, a decorrere dall’esercizio 2009, la deducibilità limitata, nella misura del 75%, di tali spese ai fini reddituali.
Tale deducibilità limitata al 75% non è applicabile alle trasferte di dipendenti e collaboratori al di fuori del territorio comunale. In tal caso, infatti, operano le soglie di deducibilità sancite dall’art. 95, comma 3, TUIR (180,76 euro, elevati a 258,23 euro per le trasferte all’estero).
Il nuovo intervento della Corte di Cassazione
Con l’Ordinanza n. 35925/2021, la Corte di Cassazione si è espressa sulla deducibilità ai fini reddituali e sulla detrazione IVA delle spese alberghiere e di ristorazione rese a soggetti diversi dal committente. Secondo i Giudici di legittimità, in particolare, ai fini della deducibilità di tali componenti negativi di reddito e della detraibilità della relativa IVA, è necessario che nella fattura dell’albergo o del ristorante, o in una nota allegata, siano indicati i nominativi dei fruitori delle prestazioni e le relative motivazioni.
I contribuenti, infatti, possono portare in deduzione dal reddito d’impresa i costi e le spese soltanto qualora siano in grado di provare l’inerenza degli stessi all’attività economica esercitata, ossia l’esistenza e la natura della spesa, dei relativi fatti giustificativi e la sua correlazione all’attività economica.
Al fine di beneficiare sia della detrazione dell’IVA che della deducibilità delle spese alberghiere e di ristorazione, occorre dunque che le spese siano inerenti all’attività svolta dall’impresa. Qualora la prestazione alberghiera o di ristorazione sia fruita da un soggetto diverso dal committente del servizio, al fine di giustificare l’inerenza, è quindi necessario indicare nel documento contabile (o in una nota allegata) il nominativo dei soggetti che hanno beneficiato della prestazione di vitto e alloggio e le motivazioni della fruizione.
In mancanza di tale prova dell’inerenza può essere negata la deducibilità del costo e la detrazione della relativa IVA.
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