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Con la presente circolare ricordiamo agli eventuali interessati che sta per scadere il termine di presentazione della denuncia di variazione colturale dei terreni.
Tale denuncia, infatti, dovrà essere presentata al competente Ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio compilando l’apposito Modello 26, ovvero utilizzando la procedura telematica associata al software DOCTE 2.0 entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’avvenuta variazione, al fine di ottenere il corretto reddito da dichiarare.
L’adempimento di cui trattasi, risulta alquanto importante poiché le variazioni denunciate comportano effetti sulla determinazione dei redditi fondiari da dichiarare ai fini dell’imposizione diretta.
Le modifiche intervenute sulle colture possono dare origine a variazioni in diminuzione o in aumento del reddito fondiario ed il contribuente che presenta tempestivamente la denuncia corrispondente subirà conseguenze diverse a seconda che il nuovo reddito abbia segno positivo o negativo.
Infatti, nel caso di variazioni che comportano un aumento del reddito, le stesse hanno effetto dall’anno successivo a quello in cui si sono verificate, mentre le variazioni in diminuzione possono essere fatte valere già dall’anno in cui si sono verificate purché sia stato rispettato il termine di legge per la presentazione della denuncia (es. anno di variazione 2021, denuncia presentata entro il 31 gennaio 2022, la variazione in diminuzione decorre già dall’anno 2021).
Diversamente, nel caso il contribuente presenti tardivamente la denuncia avremo che, in caso di variazioni in aumento si applicherà la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro, mentre se il reddito avrà subìto variazioni diminutive, gli effetti di tali riduzioni decorreranno dall’anno di presentazione della denuncia corrispondente.
Ricordiamo che i redditi fondiari sono distinti, ai fini IRPEF, nelle seguenti due categorie:
Il reddito dominicale, sempre imputato al proprietario del terreno, è la parte di reddito che remunera la proprietà del fondo e viene determinato in base alle tariffe d’estimo catastali in funzione della qualità e della classe del terreno, soggette a rettifica decennale, salvo diversa comunicazione, mentre il reddito agrario riguarda l’utilizzo del terreno per finalità agricole e, quindi, deve essere dichiarato dal soggetto che svolge effettivamente l’attività agricola, che potrà essere anche l’affittuario del fondo.
Sono esonerati dall’obbligo di denuncia i titolari dei fondi soggetti a “riclassamento automatico”. Infatti, coloro che comunicano puntualmente ad AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) l’uso del suolo sulle singole particelle, attraverso l’istanza volta a ottenere i contributi agricoli di fonte comunitaria, non devono più dichiarare i cambiamenti (si veda nostra circolare 2/2022).
Infatti, sulla base di tali comunicazioni AGEA, ogni anno, propone all’Agenzia delle Entrate l’aggiornamento della banca dati del catasto terreni e la Pubblica Amministrazione, ad aggiornamento avvenuto, comunica, tramite la Gazzetta Ufficiale, l’elenco dei Comuni interessati dalle variazioni colturali.
Nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione, mette a disposizione dei contribuenti l’elenco delle particelle interessate dalle variazioni:
In tal modo gli utenti possono controllare ed eventualmente segnalare le incongruenze riscontrate tra le informazioni da loro dichiarate e quelle presenti nella banca dati del catasto terreni mediante una richiesta di rettifica.