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Con il Provvedimento 14 gennaio 2022, prot. n. 11160, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il Modello IVA 2022, riferito al periodo d’imposta 2021, unitamente al Modello IVA BASE e alle relative istruzioni di compilazione.
La Dichiarazione annuale IVA 2022 deve essere presentata entro il 2 maggio 2022 (il 30 aprile cade di sabato e il 1° maggio è festivo). Tuttavia, qualora si intenda effettuare la comunicazione liquidazione periodica IVA relativa ai mesi di ottobre, novembre e dicembre o al quarto trimestre 2021, nell’ambito della Dichiarazione annuale (compilando il quadro VP), il Modello deve essere trasmesso all’Amministrazione Finanziaria entro il 28 febbraio 2022.
Il Modello dichiarativo non tiene ancora conto delle bozze dei documenti IVA precompilati. Infatti, la messa a disposizione della bozza della Dichiarazione annuale IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate, è prevista soltanto in relazione alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 (con effetti sul Modello IVA 2023 riferito al 2022).
Esaminiamo di seguito le principali modifiche apportate al modello di dichiarazione, suddivise in base al relativo quadro di riferimento.
Nel quadro VA, rigo VA16, le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni, le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021 accordata dall’art. 1, comma 36, lett. c), Legge n. 178/2020, c.d. Legge di Bilancio 2021, devono indicare l’ammontare dei versamenti effettivamente sospesi.
Nella sezione 1, rigo VE3, la percentuale di compensazione del 6%, applicabile al legno squadrato e alla legna da ardere, è stata sostituita dalla nuova percentuale del 6,4% di cui al D.M. 19 dicembre 2021. Inoltre, le percentuali di compensazione del 7,65% e 7,95%, applicabili alle cessioni di bovini e suini vivi, sono state sostituite dalla nuova percentuale di compensazione del 9,5% di cui all’art. 68, comma 1, D.L. n. 73/2021.
A rigo VE33, inoltre, devono essere ricomprese:
Le modifiche apportate al quadro VE a seguito dell’introduzione delle nuove percentuali di compensazione si riflettono anche sulla compilazione del quadro VF. In particolare, nella sezione 1, rigo VF4, la percentuale di compensazione del 6% è stata sostituita dalla percentuale del 6,4% di cui al D.M. 19 dicembre 2021. Inoltre, l’eliminazione delle percentuali di compensazione del 7,65% e 7,95%, sostituite dalla percentuale di compensazione del 9,5%, ha comportato la rinumerazione dei righi da VF44 a VF50 della sezione 2.
Nella sezione 3-A, rigo VF34, utilizzabile per la determinazione del pro-rata, il campo 7 è stato ridenominato “Operazioni esenti art. 19, co.3, lett. a-bis) e d-bis)” per consentire l’indicazione separata delle operazioni esenti di cui all’art. 10, comma 3, D.P.R. n. 633/1972, equiparate alle operazioni imponibili ai fini della detrazione, Inoltre, il campo 9 è stato denominato “Operazioni esenti legge n. 178/2020” per tenere conto, in sede di determinazione della percentuale di detrazione, delle cessioni di strumentazione per diagnostica COVID-19 di cui all’art. 1, commi 452 e 453, Legge n. 178/2020.
Nella sezione 1, i righi VO10 e VO11 sono stati ridenominati “Vendite a distanza intracomunitarie di beni - art. 41, primo comma, lett. b), D.L. n. 331 del 1993” per tener conto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 83/2021.
In particolare, il rigo VO10 è riservato ai soggetti che effettuano vendite a distanza di beni intracomunitarie e che:
Analoga opzione è consentita, ai sensi dell’art. 15, D.M. 21 giugno 2021, agli operatori che effettuano le anzidette cessioni nei confronti di soggetti privati residenti a San Marino, e che non hanno superato la soglia di 28.000 euro.
Il rigo VO11, invece, deve essere utilizzato per comunicare la revoca, dal 2021, dell’opzione precedentemente esercitata.
Inoltre, i soggetti che effettuano prestazioni TTE di cui all’art. 7-octies, D.P.R. n. 633/1972 (servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici), nei confronti di privati consumatori comunitari, e che non hanno superato la soglia di 10.000 euro di cessioni, devono utilizzare il rigo VO16 per comunicare l’opzione, dal 2021, per l’applicazione dell’IVA nello Stato membro di residenza del committente.
Il nuovo rigo VO17, infine, è riservato alla comunicazione della revoca, dal 2021, dell’opzione esercitata dai soggetti che effettuano le prestazioni di servizi TTE nei confronti di committenti privati consumatori residenti in altri Stati membri.
In conclusione, teniamo ad evidenziare che nell’ambito del Modello approvato non è più presente il quadro VI che, si ricorda, doveva essere utilizzato dai fornitori degli esportatori abituali per riepilogare le dichiarazioni d’intento ricevute dagli stessi.
Il Modello IVA 2022, invece, tiene conto della nuova soglia di 2 milioni di euro per la compensazione orizzontale (ossia, nel Modello F24) o per il rimborso con procedura semplificata del credito IVA annuale e infrannuale.