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Si è spesso parlato (cfr. nostra circolare n. 25 dell’11 gennaio 2022) delle semplificazioni introdotte dal legislatore con la Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n 234) riguardanti i lavori svolti in edilizia libera o di scarsa rilevanza economica (inferiori a 10.000 Euro) per i quali, se non riferiti ad interventi rientranti nel bonus facciate, è richiesta una procedura più snella per potere fruire dello sconto in fattura o della cessione del credito.
Infatti, al ricorrere delle condizioni oggettive più sopra specificate, il contribuente poteva esercitare l’opzione prevista dall’articolo 121 del D.L. n. 34/2020 (cessione del credito d’imposta o sconto in fattura) senza il rilascio del visto di conformità e dell’attestazione di congruità delle spese sostenute.
Affinché tutto ciò potesse procedere senza intoppi, tuttavia, era necessario che anche l’applicativo informatico dell’Agenzia delle Entrate risultasse conformato alle nuove disposizioni legislative.
Purtroppo, questo non è ancora accaduto ed i contribuenti che hanno cercato di trasmettere le comunicazioni per operazioni che, a regola di Legge, sarebbero consentite senza il rilascio di alcun visto di conformità, si vedono bloccare l’invio perché il software richiede la presenza del sopracitato visto.
La soluzione del problema non sembra essere prossima nel tempo in quanto risulta necessario procedere, oltre che all’aggiornamento del software, anche alla modifica del Provvedimento dell’8 agosto 2020 che, come noto, ha approvato il modello, le istruzioni e le specifiche tecniche della comunicazione da trasmettere all’Agenzia delle Entrate per l’esercizio dell’opzione.
Abbiamo recentemente già assistito ad una modifica correttiva dell’applicativo legato all’invio delle comunicazioni che prevedeva, erroneamente, per le spese sostenute nel 2021, la sola opzione di cessione delle rate residue non fruite del credito, ma in tale caso non è stato necessario intervenire sul disposto del Provvedimento Direttoriale, pertanto la soluzione al problema ha richiesto tempi oggettivamente più ristretti.
Pertanto, nell’attesa che la correzione avvenga, i contribuenti che intendono comunicare l’esercizio dell’opzione anche per interventi che risulterebbero semplificati devono, obtorto collo, passare dalla procedura del visto e dell’asseverazione, allungando in gran parte i tempi burocratici.