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Con la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 1027 Sezione 5 del 22 settembre 2021, è stata affrontata una questione legata alla corretta attività di accertamento presuntivo dell’Ufficio, con riferimento ai metodi applicati per la valutazione del reddito dichiarato dalle aziende operanti nel settore della ristorazione (ad esempio gli agriturismi).
La decisione della CTR Toscana si sviluppa nel solco di quanto già tracciato in precedenza dalla Corte di Cassazione, affermando un principio fondamentale in base al quale l’attività di accertamento esperita dall’Ufficio deve utilizzare una metodologia di indagine proporzionalmente ponderata alla fattispecie concreta.
La questione del contendere nasce dal fatto che l’Ufficio, al fine di ricostruire induttivamente il reddito di una attività di ristorazione, ha fondato la sua indagine analizzando quale unico fattore produttivo caratterizzante l’attività svolta, la quantità di vino consumato (vinometro).
Il contribuente, nel proporre ricorso all’avviso di accertamento emesso a suo carico, ha rilevato l’inconsistenza della metodologia adottata dall’Ufficio per determinare il reddito dichiarato in quanto l’ipotesi presuntiva era fondata esclusivamente sul consumo di vino e su una semplice proporzione astratta che nulla aveva a che fare con lo svolgimento oggettivo della sua attività.
Infatti, i coperti serviti “a menù fisso”, comprensivi del vino consumato, non potevano permettere al verificatore di basare la sua analisi prospettica esclusivamente sulla risultanza di un fattore della produzione non attendibile quale il vino, in quanto quest’ultimo poteva essere consumato senza uno specifico addebito al cliente.
Allo stesso tempo, lo stesso contribuente opponeva, quale prova a sostegno, l’effettivo consumo di tovaglioli e la congruità dei prezzi medi applicati alla clientela, elementi, questi ultimi, maggiormente probanti della veridicità del reddito dichiarato.
L’accoglimento del ricorso da parte della Commissione Tributaria di primo grado ed il successivo appello proposto dall’Ufficio ha portato, quindi, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana ad affermare, con la Sentenza in oggetto, che il metodo utilizzato dall'Ufficio non è attendibile, in quanto non tiene conto dalla tipologia dei coperti serviti, ed anche la Sentenza della Cassazione 18/01/2017 n. 1103 afferma che il cosiddetto vinometro non è metodo attendibile, ma che l'Ufficio deve adoperare una metodologia proporzionale ponderata.
Pertanto, respinto l’appello dell’Ufficio, percorrendo la linea già tracciata negli anni trascorsi dai Giudici di legittimità, la CTR della Toscana ha confermato la sostenibilità di due principi fondamentali in base ai quali: