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Con la Risposta ad Interpello n. 62 del 1° febbraio 2022, l’Agenzia delle Entrate prende posizione su una questione, alquanto dibattuta nei mesi trascorsi, riguardante la possibilità di sfruttare i benefici della maxi detrazione per interventi operati su immobili abitativi concessi ai soci di società semplici attraverso contratti di comodato debitamente registrati. Occorre ricordare che le società semplici possono svolgere attività agricole o la mera detenzione del patrimonio immobiliare.
Era già presente, a livello di prassi (cfr. Circolare n. 30/E/2020), una affermazione dell’Amministrazione Finanziaria che orientava il comportamento da adottare per tali fattispecie, infatti, nel punto 2.1.3 della citata Circolare si leggeva che ai soci persone fisiche di società agricole che eseguivano interventi di ristrutturazione rientranti nella disciplina del superbonus su immobili rurali abitativi assegnati loro tramite titolo idoneo debitamente registrato, era concessa la possibilità di sfruttare i benefici della maxi detrazione.
Il chiarimento per il quale si era posto il quesito all’Agenzia delle Entrate si era reso necessario in quanto, al fine di mantenere il legame di pertinenzialità con il fondo agricolo, richiesto dall’articolo 9 del D.L. 557/1993, la dottrina prevalente aveva ritenuto preferibile evitare che tale titolo fosse costituito dalla registrazione di un contratto di comodato del fabbricato abitativo; suggerendo, in alternativa, la predisposizione di una delibera dei soci in cui far emergere l’utilizzo del fabbricato rurale da parte del socio ed il consenso della società, affinché il suddetto socio potesse procedere, a proprie spese, all’intervento di riqualificazione. Tale delibera avrebbe dovuto essere registrata (a tassa fissa) per assolvere l’onere richiesto dalla Circolare 24/E/2020.
La recente Risposta, riteniamo debba essere letta come ulteriore facoltà per le società agricole, specie quando detengono immobili abitativi non rurali che intendono affidare temporaneamente al socio o ad un diverso soggetto senza pretendere alcun corrispettivo in cambio. L’Agenzia fornisce, infatti, ulteriori precisazioni al riguardo, determinando, di fatto, un orientamento sostenibile di fronte qualsiasi Commissione Tributaria.
In pratica, il contratto di comodato attraverso il quale si intende assegnare l’immobile di proprietà dell’azienda agricola ai titolari dell’impresa stessa, ai soci, agli amministratori, ad altri soggetti persone fisiche, nonché ai dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda, per potere dare luogo alla fruizione della maxi detrazione, deve rispettare le seguenti caratteristiche:
Adottare le specifiche sopra evidenziate, consentirà al contribuente di collocarsi in una zona di sicurezza nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria la quale, avendo espresso una precisa posizione attraverso il canale istituzionale degli interpelli, non potrà opporsi all’adozione di contratti di comodato (meno garantisti rispetto, ad esempio, ai contratti di locazione con particolare riferimento alla loro durata) per l’assegnazione ai propri soci degli immobili di proprietà delle società agricole con lo scopo di procedere ad interventi di ristrutturazione agevolati dalla maxi detrazione del 110%.
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