Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Come sperato, è giunta la presa di posizione da parte dell’Amministrazione Finanziaria sulla questione riguardante l’acquisto delle case antisismiche in ottica di supersismabonus acquisti (cfr. nostra circolare n. 53 del 20 gennaio 2022), ma la risposta fornita non va nella direzione pro contribuente.
La conferma dello stop al 30 giugno 2022 per tale tipologia di acquisti al 110% è arrivata tramite una risposta fornita durante il question time del Ministero dell’Economia, in commissione Finanza alla Camera, su sollecitazione di un Deputato della Lega.
La questione risale al fatto che, come noto, il Legislatore ha massimizzato la detrazione ordinaria (75% o 85%) prevista per l’acquisto di case antisismiche (sismabonus acquisti) portandola alla percentuale di detrazione del 110% (supersismabonus acquisti) qualora l’acquisto e il corrispondente rogito rientrassero nelle tempistiche correlate alla disciplina della maxi detrazione.
Orbene, la Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234), prorogando la disciplina del superbonus, ha fatto esplicito riferimento alle persone fisiche, ai proprietari unici di palazzine costituite da due a quattro unità, ai condomìni e alle Onlus, tralasciando le imprese di costruzioni che risultano essere quelle realtà che, oggettivamente, attivano il supersimabonus acquisti.
Infatti, l’agevolazione in oggetto prende forma qualora l’impresa di costruzione ricostruisca interi edifici, con l’intento di ridurne il rischio sismico, per poi rivenderli a soggetti che, entro trenta mesi dalla conclusione dei lavori e comunque entro il termine di vigenza della norma, chiudano il rogito notarile ed effettuino i corrispondenti pagamenti.
In accordo con una Risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate nel gennaio scorso (n. 57 del 31 gennaio 2022), il Ministero ha adottato l’interpretazione più restrittiva considerando che il periodo di vigenza della norma, riferito al momento in cui effettuare il rogito e i pagamenti, termini al 30 giugno 2022, in quanto la proroga a periodi più lontani (31 dicembre 2024 e in alcuni casi il 31 dicembre 2025) riguarda fattispecie che non ricomprendono le imprese costruttrici.
Conseguentemente, qualora l’acquisto dell’immobile ricondizionato sismicamente si realizzi a partire dal 1° luglio 2022, la detrazione corrispondente scenderà al 75% o all’85% a seconda dei livelli di classe di sicurezza sismica raggiunti dall’edificio post ricostruzione.