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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2022, il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 14 febbraio 2022 che definisce i costi massimi agevolabili, per alcune tipologie di beni legati all’efficientamento energetico degli edifici, nell'ambito delle detrazioni edilizie.
Vengono sostanzialmente rispettati i criteri e le novità preannunciati in passato (cfr. nostra circolare n. 128 del 16 febbraio 2022) mantenendo i trentaquattro massimali di prezzo riferiti agli interventi superbonus e bonus minori per i quali saranno richieste le asseverazioni di congruità delle spese sostenute.
Sulla base dei massimali già contenuti nel Decreto MISE del 6 agosto 2020, viene previsto, a seguito di una preventiva analisi dei costi fornita dall’ENEA, un incremento lineare dei vecchi valori che si attesta attorno al 20%, con la dovuta eccezione dei cappotti termici da allocare nelle zone maggiormente fredde per i quali la crescita, rispetto ai vecchi valori, sarà del 30%.
Il Decreto Ministeriale, che entra in vigore il 15 aprile 2022 (trenta giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) prevede che tali costi massimi saranno oggetto di periodiche revisioni annuali (a partire dal prossimo 1° febbraio 2023) che dipenderanno dal monitoraggio effettuato dall’ENEA sull’andamento delle misure del Decreto Rilancio e con riferimento ai costi di mercato delle materie prime.
Si è mantenuto anche l’intervento correttivo che aveva eliminato, dalla prima stesura del Decreto, l’elemento maggiormente distorsivo che prevedeva, nella determinazione dei massimali, l’onnicomprensività degli elementi presenti nelle singole voci di costo.
Tutti i costi esposti in tabella, pertanto, saranno considerati al netto dell’IVA, delle prestazioni professionali e dei costi posa in opera, evitando di creare una falsa rappresentazione della variabilità e della complessità realizzativa degli interventi possibili, con esiti differenti da cantiere a cantiere.
Fondamentale è determinare il momento da cui prende avvio il nuovo Provvedimento, tracciando una definita demarcazione tra il periodo in cui troveranno ancora applicazione le vecchie determinazioni dei prezzi definendo anche quale metodologia procedurale adottare per stabilire a quale parametro economico riferirsi.
In pratica, se si intende congelare la propria posizione alla preesistente determinazione dei prezzi, bisognerà depositare un titolo edilizio (CILAS) entro il prossimo 14 aprile (o forse anche il 15 aprile) in quanto a partire dal giorno successivo i parametri di riferimento dei prezzi saranno quelli riportati nel Decreto MITE.
Il dubbio di considerare quale termine ultimo per il deposito del titolo edilizio il 14 o il 15 aprile, nasce dal fatto che la norma, come spesso accade, utilizza una costruzione grammaticale che lascia spazio a difformi interpretazioni.
Infatti, viene detto che le nuove tabelle si applicano “agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente Decreto”.
Essendo il Decreto in oggetto, entrato in vigore il 15 aprile 2022 (trenta giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), il termine successivamente induce a pensare che le tabelle entreranno in vigore a partire dal 16 aprile 2022 e, pertanto la CILAS che congela le valutazioni dei prezzi a quelli preesistenti potrebbe essere depositata entro il 15 aprile 2022.
Prudenzialmente, tuttavia, si consiglia, nel caso si volesse intraprendere tale strada, di anticipare al 14 aprile 2022 il deposito del sopracitato titolo edilizio.
Gli eventuali calcoli di convenienza (prima o dopo il Decreto MITE) dipenderanno esclusivamente da valutazioni tecniche che ricadono nella sfera di competenza dei professionisti incaricati, i quali terranno conto di eventuali disallineamenti tra i valori dei computi metrici e delle successive asseverazioni da presentare.
In ogni caso, tuttavia, tutti gli interventi che non sono ricompresi nelle tipologie riportate in tabella, dovranno rifarsi, per la determinazione della congruità delle spese, alle indicazioni riportate negli altri prezzari pubblicati dalla casa editrice DEI o di matrice regionale, provinciale o locale (listini CCIAA).
Per ultimo ricordiamo che tali indicazioni massime di prezzo non riguarderanno gli interventi che rientrano nella cosiddetta edilizia libera né quelli di scarsa entità (sotto i 10.000 euro) anche nel caso si eserciti, per questi, l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito.