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Intervenendo sull’emendamento appena discusso in seno alle Commissioni Ambiente e Attività Produttive della Camera, riguardante la quarta cessione dei crediti d’imposta (cfr. nostra circolare n. 282 dell’11 aprile 2022), si è subito posto un freno alla previsione che disponeva la responsabilità solidale dell’ultimo cedente con il titolare della detrazione.
Come già affermato nella nostra precedente circolare, una tale previsione avrebbe inibito il mercato della quarta cessione del credito impedendo, di fatto, il realizzarsi di una disposizione nata per favorire la flessibilità nella gestione delle detrazioni d’imposta.
Il nuovo intervento modificativo prevede, ora, che solo alle banche sarà consentito effettuare la quarta cessione del credito e solo nei confronti di soggetti con i quali, le stesse, abbiano concluso un contratto di conto corrente.
Tra le condizioni previste nel precedente emendamento che non subiscono modifiche troviamo quella che stabilisce che il credito deve avere già esaurito i tre passaggi precedenti (uno libero e due in ambiente vincolato), mentre vengono esclusi, tra i soggetti potenzialmente interessati dall’emendamento, le assicurazioni e gli altri intermediari finanziari.
Ciò che sicuramente alleggerisce la disposizione, rendendola più funzionale alle logiche di flessibilità ricercate dal Legislatore, è la soppressione della responsabilità solidale che ribaltava sul cedente il carico di eventuali verifiche effettuate nei confronti del soggetto titolare della detrazione.
Se, da un lato, l’intervento in oggetto potrebbe dare luogo anche alla nascita di nuove ed interessanti proposte commerciali a favore dei correntisti degli istituti di credito (giocando magari sugli sconti all’acquisto), dall’altro, tale opportunità si scontra con la nuova norma che entrerà in vigore proprio a partire dal 1° maggio 2022 (giorno dal quale decorrerà anche la possibilità di effettuare la quarta cessione) che prevede il divieto di cessioni parziali del credito successive alla prima.
Infatti, considerato che i correntisti destinatari della cessione potrebbero essere non solo imprese o professionisti, ma anche persone fisiche, la possibilità di parzializzare il credito, senza doverlo necessariamente cedere per l’intero importo, creerebbe la condizione per potere più facilmente piazzare la detrazione a favore di quelle minori realtà economiche dotate di capienze fiscali limitate.
Stante le considerazioni più sopra evidenziate, non riteniamo del tutto improbabile un ulteriore intervento modificativo sull’emendamento alla Legge di conversione del D.L. n. 17/2022, che permetta alle banche di trasformare la criticità di avere un portafoglio di capienza fiscale in esaurimento in una nuova opportunità di tipo anche commerciale.