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Al fine di sostenere le imprese maggiormente colpite dal forte incremento del costo di acquisto dell’energia elettrica e del gas, nel corso degli ultimi mesi sono state introdotte alcune misure agevolative di contenimento dei maggiori oneri.
In particolare, l’art. 4, D.L. n. 17/2022, ha previsto il riconoscimento, a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al D.M. 21 dicembre 2017 del Ministero dello Sviluppo Economico, di un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta, pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022 (misura prevista anche per il primo trimestre 2022 dall’art. 15 del D.L. 4/2022 ma nella misura del 20%).
Il successivo art. 5, D.L. n. 17/2022, ha invece previsto il riconoscimento, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, di un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nel secondo trimestre 2022.
L’art. 3, D.L. n. 21/2022, ha quindi previsto il riconoscimento, a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.
Il successivo art. 4, D.L. n. 21/2022, ha infine previsto il riconoscimento, a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel secondo trimestre 2022.
Nei giorni scorsi, tramite una FAQ pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate è stato comunicato che l’utilizzo dei crediti d’imposta sopra menzionati può avvenire in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento, a condizione che, nel rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalle norme a tal fine applicate, le spese per l’acquisto dell’energia elettrica e del gas naturale consumati, con riferimento alle quali è calcolato il credito d’imposta spettante, possano considerarsi sostenute, secondo i criteri di cui all’articolo 109 del TUIR, nel predetto trimestre e il loro sostenimento sia documentato mediante il possesso della/e fattura/e di acquisto (si veda la nostra circolare “Crediti d’imposta per il caro energia compensabili anche prima della fine del trimestre di riferimento”).
Detti crediti d’imposta devono essere utilizzati in compensazione orizzontale nel Modello F24, o ceduti (per intero) a soggetti terzi, entro il 31 dicembre 2022. Detto termine è peraltro applicabile anche al credito d’imposta a favore delle imprese energivore istituito dall’art. 15, D.L. n. 4/2022, per la fruizione del quale la R.M. n. 13/E/2022 ha già istituito il codice tributo “6960”.
Al fine di consentire l’utilizzo in compensazione di tali crediti d’imposta, con la R.M. n. 18/E del 14 aprile 2022, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:
In sede di compilazione del Modello F24, i suddetti codici tributo devono essere esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”. Nel campo “Anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
Le deleghe di pagamento, si ricorda, devono essere presentate esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).