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Con un avviso pubblico diffuso lo scorso 14 aprile dall’IFEL, la Conferenza Stato-Città e autonomie locali ha raggiunto l’intesa circa lo schema di Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, concernente le nuove modalità per la presentazione della dichiarazione sull’imposta di soggiorno.
La dichiarazione deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
Come previsto dall’art. 25, comma 3-bis, D.L. n. 41/2021, c.d. Decreto Sostegni, la dichiarazione relativa all’anno di imposta 2020 deve essere presentata, unitamente alla dichiarazione relativa all’anno di imposta 2021, entro il prossimo 30 giugno 2022.
In particolare, la dichiarazione deve essere presentata dal gestore della struttura ricettiva o da un soggetto da questi incaricato, secondo le istruzioni e le specifiche tecniche allegate allo schema di decreto.
Tuttavia, in relazione alle c.d. locazioni brevi, ossia alle locazioni di immobili a uso abitativo di durata non superiore a trenta giorni condotte al di fuori dell’attività d’impresa, la dichiarazione dell’imposta di soggiorno deve essere presentata dal soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi.
L'omessa o infedele presentazione della dichiarazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria dal 100% al 200% dell'importo dovuto.
Una volta acquisite e trattate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, le dichiarazioni saranno messe a disposizione dei Comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno (contributo di soggiorno per Roma Capitale) per le proprie finalità istituzionali e di controllo.