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Con la Risposta ad Interpello n. 199 del 20 aprile 2022, l’Agenzia delle Entrate risolve in modo categorico un possibile dubbio sorto ad un contribuente che chiedeva se risultava essere requisito sostanziale la correlazione tra l’erogazione del contributo perequativo e la causa del peggioramento del risultato economico d’esercizio 2020 rispetto a quello corrispondente dell’esercizio 2019.
In pratica, l’istante si chiedeva se, ai fini del calcolo del contributo a fondo perduto perequativo, dovesse essere escluso dal calcolo del risultato economico dell’esercizio 2020 un componente negativo straordinario non direttamente collegato agli effetti della pandemia.
Nel rispondere all’istante, l’Agenzia delle Entrate ripercorre la disciplina introdotta dal Decreto Sostegni-bis (D.L. n. 73/2021) il cui articolo 1, commi da 16 a 27, riconosce “a favore degli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica COVID-19 che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di Partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato”, “un contributo a fondo perduto subordinato al conseguimento di un (...) peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze”.
Il Decreto Ministeriale 12 novembre 2021, a cui si fa riferimento, ha successivamente definito:
Inoltre, in ottemperanza a quanto riportato nel comma 23 dell’articolo 1 del D.L. n. 73/2021, proprio al fine di ridurre le valutazioni di carattere soggettivo in merito ai fattori che possono avere originato il peggioramento dei risultati degli esercizi posti a confronto, è stato emanato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (4 settembre 2021, n. 227357) che ha identificato (tabella A allegata al Provvedimento) i campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, cui riferirsi per la determinazione dei valore dei risultati economici d’esercizio.
Una tale affermazione, pertanto, esclude che il peggioramento economico rilevato tra i due periodi d’imposta debba prendere in considerazione elementi strettamente correlati con l’epidemia sanitaria, bensì, al fine di legittimare la richiesta per il contributo perequativo, il contribuente dovrà attenersi al solo dato fiscale desumibile dalla lettura dei righi delle rispettive dichiarazioni dei redditi.