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La conversione in legge del D.L. n. 17/2022 riscrive le disposizioni per il sostegno alla produzione energetica da fonti rinnovabili nel settore primario, sostituendo radicalmente i parametri introdotti lo scorso 1° marzo.
In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il documento licenziato dal Senato lo scorso 21 aprile rivede le disposizioni per gli impianti fotovoltaici a terra in ambito agricolo. In base al nuovo testo normativo, sono pertanto da rivedere le precedenti disposizioni illustrate nella nostra circolare n. 240 del 28 marzo scorso.
Per gli impianti fotovoltaici che adottano soluzioni integrative innovative, con montaggio di moduli elevati da terra, scompare la franchigia del 10% che li rendeva nuovamente incentivabili. Permane, invece, la realizzazione di un sistema di monitoraggio che dovrà essere realizzato adottando le linee guida che saranno fissate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) in collaborazione con il GSE.
Inoltre, l’esclusione dal divieto di incentivazione degli impianti fotovoltaici a terra si potrà applicare agli impianti flottanti da realizzare sugli invasi di piccole e grandi dimensioni, ove compatibili con altri usi. Ciò dovrebbe determinare una minore evaporazione e, al contempo, una maggiore qualità delle acque irrigue.
Questa nuova apertura alla finanziabilità degli impianti a terra vede però l’introduzione del divieto, per un periodo decennale, di procedere ad ulteriori richieste di installazione sulle medesime superfici già oggetto delle nuove deroghe all’accesso agli incentivi introdotte dalla Legge di conversione del D.L. 17/2022.
La disposizione interviene su un duplice fronte che interessa il patrimonio serricolo nazionale. Infatti, attraverso la riconversione per il reimpiego energetico delle serre si vuole:
Il nuovo articolo 11-bis, indica una serie di finalità che il provvedimento intende promuovere grazie al rinnovamento strutturale degli impianti serricoli. Tra le principali finalità citiamo:
La norma non esclude la possibilità di concedere degli incentivi per la dismissione degli impianti serricoli vetusti e a bassa efficienza energetica sia al fine della bonifica e rinaturalizzazione dei suoli sia per il rinnovamento delle strutture prevedendo un piano di produzione almeno quinquennale.
Novità di rilievo riguardano anche la semplificazione autorizzativa. Individuate le aree nella quali vi è l’interesse a “liberalizzare” l’installazione di impianti fotovoltaici, come ad esempio quelle agricole poste in prossimità (300 mt) da aree artigianali o industriali, cave e miniere, quelle adiacenti alle autostrade e nella disponibilità dei gestori delle infrastrutture autostradali e ferroviarie, l’autorizzazione sarà rapidissima; per gli impianti fino a 1 MW sarà necessario presentare una semplice Dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA).
Per gli impianti fino a 10 MW potrà applicarsi la procedura abilitativa semplificata, mentre per quelli di potenza superiore si applicherà la procedura di autorizzazione unica.
Per quanto riguarda la produzione e l’autoconsumo di energia elettrica, le imprese potranno utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l’energia ottenuta nei siti di produzione con ogni altro punto di prelievo di cui lo stesso “autoconsumatore” è titolare.
Le imprese che realizzeranno impianti fotovoltaici, qualora la produzione di energia autoprodotta sia superiore rispetto ai propri fabbisogni, potranno beneficiare del servizio del GSE, il quale interviene acquistando l’energia e rivendendola ai clienti finali. In particolare, il GSE potrà offrire un servizio di ritiro e acquisto di energia da fonti rinnovabili mediante la stipulazione di contratti della durata almeno triennale.