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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2022 è stata pubblicata la Legge n. 34/2022, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 17/2022, c.d. Decreto Energia. Esaminiamo di seguito, per brevi flash, le principali modifiche apportate in sede di conversione.
È confermato il riconoscimento del credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ossia, con consumo di energia elettrica maggiore di 1 gW/h l’anno), nella misura del 20% delle spese sostenute per la componente energetica nel secondo trimestre 2022.
Il credito d’imposta è riservato alle imprese di cui al D.M. 21 dicembre 2017 del Ministero dello Sviluppo Economico, i cui costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kW/h superiore al 30% rispetto al primo trimestre 2019.
Il beneficio, in particolare, è riconosciuto alle imprese:
Il credito d’imposta è poi attribuito anche alle imprese che hanno prodotto e autoconsumato energia nel secondo trimestre 2022, per le quali l’aumento del costo per kW/h è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili fossili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione di energia elettrica.
In questo caso il credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo unico convenzionale dell’energia elettrica (PUN), pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.
Il credito d’imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, è utilizzabile esclusivamente in compensazione orizzontale nel Modello F24 per il pagamento di imposte e contributi (codice tributo “6961”).
Ai fini della compensazione non operano i limiti:
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile IRAP, e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e degli altri componenti negativi di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.
Il beneficio, infine, è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non determini il superamento del costo.
È confermato il riconoscimento del credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, nella misura del 15% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022.
Il credito d’imposta, in particolare, è destinato alle imprese a forte consumo di gas naturale che:
Per ottenere 1 gW/h, considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Smc, sono necessari 94.582 Smc; di conseguenza, per accedere al credito d’imposta in esame, è necessario un consumo di almeno 23.645,5 Smc.
Ai fini dell’accesso al bonus è necessario che il prezzo del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019.
Il credito d’imposta, pari al 15% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022, è utilizzabile esclusivamente in compensazione orizzontale nel Modello F24 per il pagamento di imposte e contributi (codice tributo “6962”).
Ai fini della compensazione non operano i limiti:
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile IRAP, e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e degli altri componenti negativi di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.
Il beneficio, infine, è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non determini il superamento del costo.
È confermato l’incremento, per il periodo d’imposta 2022, dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 150, Legge n. 190/2014, al fine di aumentare la deduzione forfettaria delle spese non documentate degli autotrasportatori.
È confermato il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 15% delle spese sostenute nel 2022, al netto dell’IVA, per l’acquisto e l’utilizzo del componente AdBlue (ossia, l’additivo per ridurre le emissioni inquinanti dei motori diesel), a favore delle imprese del settore del trasporto di merci su strada.
Il beneficio, in particolare, è riconosciuto alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto merci in conto terzi, che utilizzano mezzi di ultima generazione EURO VI/D a bassissime emissioni inquinanti. In sede di conversione, inoltre, il riconoscimento del beneficio è stato esteso anche ai mezzi di trasporto EURO VI/C, EURO 6/B, EURO VI/A ed EURO V.
Il credito d’imposta, riconosciuto nel limite massimo di spesa di 29,6 milioni di euro e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, è utilizzabile esclusivamente in compensazione orizzontale nel Modello F24 per il pagamento di imposte e contributi.
Ai fini della compensazione non operano i limiti:
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile IRAP, e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e degli altri componenti negativi di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.
Il beneficio, infine, è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non determini il superamento del costo.
Le disposizioni attuative dell’agevolazione sono demandate ad un apposito Decreto del Ministero delle Infrastrutture.
È confermato il riconoscimento del credito d’imposta, pari al 20% delle spese sostenute nel 2022, al netto dell’IVA, per l’acquisto di gas naturale liquefatto (GNL), a favore delle imprese del settore del trasporto di merci su strada.
Il beneficio, in particolare, è riconosciuto alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto merci in conto terzi, che utilizzano mezzi ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto.
Il credito d’imposta, riconosciuto nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, è utilizzabile esclusivamente in compensazione orizzontale nel Modello F24 per il pagamento di imposte e contributi.
Ai fini della compensazione non operano i limiti:
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile IRAP, e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e degli altri componenti negativi di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.
Il beneficio, infine, è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non determini il superamento del costo.
Le disposizioni attuative dell’agevolazione sono demandate ad un apposito Decreto del Ministero delle Infrastrutture.
È confermata l’estensione delle misure introdotte dagli artt. 1 e 1-bis, D.L. n. 23/2020, c.d. Decreto Liquidità, ossia delle disposizioni finalizzate a sostenere la liquidità delle imprese e dei lavoratori autonomi nell’emergenza pandemica, mediante l’accesso alle garanzie concesse da SACE Spa e dal Fondo centrale di garanzia PMI.
L’estensione, in particolare, opera sino al 30 giugno 2022, in relazione alle esigenze di liquidità conseguenti agli aumenti dei prezzi dell’energia.
È poi disposta, sempre fino al 30 giugno 2022, l’esenzione dal pagamento della commissione una tantum da corrispondere al Fondo centrale di garanzia PMI.
È confermato il riconoscimento del contributo a favore delle imprese che effettuano investimenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili.
In sede di conversione è stato previsto che il contributo operi anche per la realizzazione di sistemi di accumulo abbinati agli impianti fotovoltaici.
Il contributo, in particolare, è attribuito fino al 30 novembre 2023, sotto forma di credito d'imposta, nel limite di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, nella misura massima consentita dal Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione Europea del 17 giugno 2014.
Il beneficio è utilizzabile esclusivamente in compensazione orizzontale nel Modello F24 per il pagamento di imposte e contributi.
Ai fini della compensazione non operano i limiti:
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile IRAP, e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e degli altri componenti negativi di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.
Il bonus, infine, è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non determini il superamento del costo.
In sede di conversione è stata nuovamente modificata la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie di cui all’art. 57-bis, D.L. n. 50/2017 (si veda la ns. circolare n. 356), con il ritorno, dal periodo d’imposta 2023, all’approccio incrementale, nonché con l’esclusione dal novero degli investimenti ammissibili delle campagne pubblicitarie sulle emittenti televisive e radiofoniche.
In particolare, con l’introduzione del nuovo comma 1-quinquies nell’art. 57-bis, D.L. n. 50/2017, è previsto che il credito di imposta sia riconosciuto in misura pari al 75% del valore incrementale degli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro annui.
Dal 2023, pertanto, la base di calcolo dell’agevolazione non sarà più costituita dall’intero valore dell’investimento pubblicitario effettuato, ma soltanto dal 75% dell'incremento dei costi sostenuti nell’anno per investimenti pubblicitari sulla stampa rispetto agli stessi investimenti dell’anno precedente. Il ripristino del regime ordinario comporta, peraltro, anche il ritorno del presupposto dell’incremento minimo del 1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all'investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all'agevolazione fiscale.
Dall’ambito oggettivo dell’agevolazione, infine, saranno esclusi gli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
È confermata la possibilità di rivalutare il costo di acquisto di:
alla data del 1° gennaio 2022, da:
Rispetto alle precedenti rivalutazioni, tuttavia, l’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta per attribuire riconoscimento fiscale ai maggior valori assegnati ai beni oggetto di rivalutazione è stata assai incrementata, passando dall’11% della rivalutazione accordata dall’art. 14, comma 4-bis, D.L. n. 73/2021, all’attuale 14%.
In sede di conversione è stata disposta la proroga dal 15 giugno al 15 novembre 2022 del termine per far redigere e asseverare la perizia di stima dei terreni e delle partecipazioni, nonché per procedere al versamento, unica soluzione o prima rata (di tre), dell’imposta sostitutiva, fissata nella misura del 14%.
Allo stato attuale, pertanto, l’imposta sostitutiva dovuta può essere versata, alternativamente:
Come noto, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 1, D.L. n. 13/2022, al comma 1 dell’art. 121, D.L. n. 34/2020, in caso di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, dopo l’effettuazione della prima cessione del credito ad un soggetto terzo qualsiasi, è possibile procedere con un’ulteriore cessione soltanto a favore di banche e intermediari finanziari iscritte all’albo, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia che, a loro volta, possono effettuare solo un’ulteriore cessione sempre nell’ambito del settore bancario, finanziario e assicurativo.
Al fine di sbloccare lo stallo delle cessioni dei crediti causato dalla saturazione del sistema bancario, in sede di conversione è stato previsto che le banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni, possano effettuare un’ulteriore cessione, pur esclusivamente a favore dei propri correntisti.
Tali nuove previsioni trovano applicazione in relazione ai crediti emergenti dalle comunicazioni di opzione per la prima cessione del credito o per lo sconto in fattura trasmesse all’Agenzia delle Entrate dal 1° maggio 2022.
I contribuenti che intendono optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi sono tenuti a trasmettere un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alla detrazione oppure, in caso di cessione delle rate residue della detrazione non ancora utilizzate, dell’anno di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta.
Tuttavia, in relazione alle opzioni riferite alle spese sostenute nel 2021 e alle rate residue della detrazione non ancora fruite relative alle spese sostenute nel 2020, il D.L. n. 4/2022, c.d. Decreto Sostegni-ter, ha prorogato il termine di presentazione della comunicazione al 29 aprile 2022.
In sede di conversione del Decreto in esame è stato quindi previsto, per il 2022, che i soggetti IRES e i titolari di Partita IVA, tenuti a presentare il Modello Redditi 2022 entro il 30 novembre 2022, possano inviare la comunicazione entro il maggior termine del 15 ottobre 2022.