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Siamo oramai giunti alla scadenza prevista per l’avvio della fatturazione elettronica da parte dei contribuenti forfettari che hanno conseguito, nell’anno 2021, ricavi o compensi superiori alla soglia di 25.000 euro.
Dal 1° luglio 2022, infatti, i contribuenti sopra indicati saranno tenuti ad uniformarsi alle direttive comunitarie recepite dal nostro ordinamento per il tramite dell’art. 18, D.L. n. 36/2022 che, tuttavia, consente, per un periodo transitorio, la inapplicabilità delle sanzioni previste per la tardiva fatturazione dall'art. 6, comma, D.Lgs. n. 471/1997.
Viene, infatti, previsto che, con riferimento al terzo trimestre 2022 (luglio, agosto e settembre) non siano comminate sanzioni “ai soggetti ai quali l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione”.
Tutto ciò premesso e facendo riferimento alla nostra circolare n. 352 del 5 maggio 2022 per gli opportuni approfondimenti del caso, proponiamo di seguito una check list delle considerazioni che il professionista dovrà effettuare per partire “con il piede giusto”.
È fatto obbligo adempiere alla conservazione delle fatture elettroniche (art. 39 del D.P.R. n. 633/1972) secondo un processo regolamentato dal Codice dell’amministrazione digitale che conferisce sicurezza negli anni e consente il recupero dei documenti originali in qualsiasi momento.
L’Amministrazione Finanziaria ha messo a disposizione sul proprio portale (https://www.agenziaentrate.gov.it) un servizio di conservazione gratuita di tali documenti e per accedervi sarà possibile selezionare la sezione “Fatture e Corrispettivi” ivi presente.
Il contribuente interessato potrà procedere alla conservazione ordinaria che riguarderà tutte le fatture transitate dal Sistema di Interscambio a partire dal giorno successivo alla data di adesione fino a quello della revoca, anche se è consentita richiedere la conservazione anche per quelle fatture elettroniche transitate dallo SDI antecedentemente alla sottoscrizione dell’accordo.
Tale servizio risulterà alquanto interessante soprattutto per coloro che, nell’arco dell’anno, emettono un numero di documenti non particolarmente elevato; diversamente, in base alle particolari esigenze di conservazione e consultazione degli archivi storici, sanno sempre disponibili i sistemi immessi sul mercato dalle varie software house.
Non sono previste particolari numerazioni per l’emissione delle nuove fatture elettroniche, pertanto i soggetti interessati non dovranno variarne l’indicazione cronologica rispetto al passato né, per esse, è stata prevista l’adozione di particolari registri sezionali.
Ciò che importa all’Amministrazione Finanziaria è che sia possibile garantire l’univoca identificazione della fattura sia quest’ultima redatta in formato cartaceo o digitale.
La stessa FAQ n. 33 pubblicata il 27 novembre 2018 dall’Agenzia delle Entrate, ebbe modo di precisare che l’identificazione univoca della fattura viene garantita dalla consequenzialità numerica indipendentemente dalla natura del documento, così che “alla fattura numero 1 analogica, possono succedere la numero 2 e 3 elettroniche, la numero 4 analogica e così via, senza necessità di ricorrere a separati registri sezionali”.
Come anticipato, l’obbligo dell’adozione della fattura elettronica scatta dal 1° luglio 2022 per quei soggetti che, nell’anno 2021, hanno conseguito ricavi/compensi (ragguagliati ad anno) superiori a 25.000 euro, mentre per coloro che risultano essere sotto tale soglia, l’obbligo decorre dal prossimo 1° gennaio 2024.
Fondamentale, pertanto, risulta la determinazione di tali ricavi/compensi i quali, secondo i chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate in altre occasioni (Circolari n. 10/E/2016 e n. 9/E/2019), oltre a tenere nella dovuta considerazione gli specifici regimi contabili applicati (cassa o competenza), nel caso ricorra l’esercizio di più attività, dovranno raggruppare in un unico importo tutti i valori riferiti alle singole attività esercitate.
Anche le note di credito dovranno seguire l’impostazione digitale, inoltre, in base all’esempio fornito dall’Agenzia delle Entrate nella sua FAQ n. 20 pubblicata il 27 novembre 2018, qualora la nota di variazione, emessa dopo il 1° luglio 2022, andasse a modificare un documento cartaceo emesso in data antecedente al 1° luglio 2022, la modalità di emissione di tale nota di variazione dovrà necessariamente risultare elettronica.
Relativamente all’imposta di bollo, si ricorda che la stessa è dovuta, in forza al principio di alternatività tra IVA e imposta di bollo, qualora l’importo della fattura, non soggetta ad IVA, risulti superiore a 77,47 euro.
Relativamente alle fatture elettroniche il D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 dicembre 2020 ha stabilito un nuovo calendario di scadenze entrato in vigore dal 1° gennaio 2021 che così prevede:
Per quanto riguarda, invece, il versamento di importi dell’imposta di bollo inferiori a 250 euro, il calendario delle scadenze subisce una postergazione in modo che:
Per cui, riassumendo, avremo la seguente tabella:
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Periodo di riferimento - importo |
Scadenza versamento |
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Imposta di bollo 1° trimestre superiore a 250 euro |
Scadenza il 31 maggio 2022 |
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Imposta di bollo 1° trimestre inferiore a 250 euro |
Scadenza il 30 settembre 2022 |
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Imposta di bollo 2° trimestre superiore a 250 euro |
Scadenza 30 settembre 2022 |
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Imposta di bollo 1° e 2° trimestre inferiore a 250 euro |
Scadenza 30 novembre 2022 |
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Imposta di bollo 3° trimestre superiore a 250 euro |
Scadenza 30 novembre 2022 |
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Imposta di bollo 4° trimestre superiore a 250 euro |
Scadenza 28 febbraio 2023 |
Le scadenze e l’obbligatorietà dell’imposta di bollo continueranno a valere anche con il subentro della modalità elettronica per i soggetti forfettari; tuttavia si dovrà considerare che nella fattura andrà indicato che il bollo viene assolto con modalità elettronica provvedendo al pagamento successivo, alle scadenze previste di cui alla tabella, mediante l’apposita funzionalità web del portale “Fatture e Corrispettivi”.