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Come anticipato in alcune delle nostre informative (l’ultima del 20 luglio scorso), l’art. 15-bis del D.L. n. 4/2022, in relazione ai notevoli incrementi dei prezzi dell’energia, ha introdotto un meccanismo di compensazione che, sulla base dei prezzi di riferimento fissati dallo stesso decreto sulle medie dei prezzi dal 2010 al 2020 rivalutati in base al tasso di variazione dei prezzi al consumo rilevato dall’ISTAT, dispone, di fatto, un tetto massimo ai prezzi di vendita dell’energia prodotta dal 1° febbraio al 31 dicembre 2022.
Si evidenzia, tuttavia, che non tutti gli impianti sono interessati dalla disposizione. La norma, infatti, indica espressamente che la stessa trova applicazione limitatamente:
Il comma 7 dello stesso articolo 15-bis, D.L. n. 4/2022, precisa che la disposizione non si applica all’energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima del 27 gennaio 2022, a condizione che:
I prezzi indicati in tale allegato, suddivisi per zone di mercato e rappresentati in €/mWh, sono i seguenti:
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CNOR |
CSUD |
NORD |
SARD |
SICI |
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58 |
57 |
58 |
61 |
78 |
Tabella 1 - Allegato 1-bis D.L. n. 4/2022.
Da oltre una settimana, le imprese stanno ricevendo delle comunicazioni da parte del GSE con le quali il gestore richiede l’invio di informazioni necessarie all’applicazione del meccanismo disposto dall’articolo 15-bis, D.L. n. 4/2022. In particolare, sono tenuti all’invio della dichiarazione i soggetti che ricevono incentivi e cedono l’energia elettrica prodotta sul mercato libero.
In base alla disposizione, le suddette comunicazioni non dovrebbero essere pervenute agli impianti che beneficiano degli incentivi del 5° Conto Energia e a quelli privi di incentivi.
Inoltre, in base ai primi chiarimenti forniti dal GSE agli operatori specializzati, non sono tenute alla trasmissione di alcuna dichiarazione le aziende che cedono l’energia prodotta al GSE tramite ritiro dedicato (RID) o scambio sul posto (SSP).
Per quanto riguarda le modalità di regolazione delle partite economiche della disposizione in commento, occorre distinguere tra le seguenti casistiche: