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Con la recente crescita del prezzo dell’energia, il produttore agricolo di biogas, che sino ad ora ha adottato ai fini fiscali la tassazione forfettaria, è tenuto ad effettuare considerazioni di convenienza che lo possono indurre a optare per la determinazione del reddito secondo le regole ordinarie.
Prima di motivare il principio appena esposto, ripercorriamo, brevemente, come viene regolamentata la produzione di energia nell’ambito del settore agricolo.
Il comma 423 della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005, stabilisce che “la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario”.
Un primo concetto da verificare, per legittimare la connessione con l’attività agricola, è che per l’alimentazione dell’impianto di produzione di biogas risulti prevalente la provenienza dei prodotti agricoli derivanti dal fondo rispetto a quelli provenienti da terzi.
Per effettuare tale valutazione si possono adottare metodologie che comparano i prodotti utilizzati secondo criteri legati alla quantità, al valore oppure che tengano conto del valore energetico ricavato a valle, laddove non sia possibile effettuare valutazioni economiche dei prodotti utilizzati (come, ad esempio, nel caso dei reflui zootecnici).
Una volta appurata la prevalenza, l’attività di produzione di biogas, svolta da imprenditori agricoli individuali, società semplici, o società agricole che hanno optato per la determinazione catastale dei redditi (comma 1093 della Legge n. 296/2006), si considerano attività connesse (art. 2135, comma 3, Codice Civile) ed entro la soglia dei 2.400.000 kilowattora annui, saranno produttive di reddito agrario.
Valicata tale soglia, l’attività continuerà ad essere considerata agricola, ma, ai fini IRPEF ed IRES, si applicherà “all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25%, fatta salva l’opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all’Ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442”.
A ben vedere, l’adozione del regime forfettario, da parte dell’imprenditore agricolo interessato quando la tariffa omnicomprensiva (che comprende al proprio interno sia la quota riguardante la cessione dell’energia che la parte riferita all’incentivo riconosciuto) risultava di gran lunga superiore al prezzo riconosciuto dal mercato per la produzione di energia, rappresentava la soluzione fiscalmente più opportuna.
Infatti, esemplificando, stante una tariffa omnicomprensiva pari a 0,30 euro/kWh ed un prezzo dell’energia elettrica prodotta pari a 0,07 euro/kWh, il produttore, percependo comunque la tariffa omnicomprensiva, non veniva tassato sul differenziale rappresentato dalla quota incentivo (0,23 = 0,30 - 0,07) e pagava le imposte dirette (25%) solo sulla parte di energia prodotta al valore richiesto dal mercato (0,07 euro/kWh per i kilowattora prodotti nell’anno).
Orbene, con l’aumento esponenziale del costo dell’energia sul mercato, in molti casi il meccanismo di convenienza è venuto a mancare, in quanto il prezzo dell’energia prodotta e venduta sul mercato, a partire da 2021, è salito al punto tale da renderlo pari o addirittura superiore al valore della tariffa omnicomprensiva.
Una tale situazione comporta che il vantaggio fiscale viene in gran parte azzerato e il valore su cui applicare il coefficiente forfettario del 25% previsto dalla norma risulterà essere ben più alto rispetto al passato in quanto si riduce la quota di tariffa corrispondente all'incentivo.
Soluzione alternativa sempre a disposizione delle imprese agricole, è quella di esercitare l’opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all’Ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al D.P.R. n. 442/1997, cosicché, determinando l’importo da assoggettare a tassazione secondo le regole del reddito d’impresa, si potranno prendere in considerazione, quali elementi deduttivi, tutti i costi rilevanti nell’esercizio dell’attività.
Ricordiamo, inoltre, che una volta effettuata l’analisi di convenienza sulla base dei corrispettivi che si presume di percepire e dei costi fiscalmente rilevanti che incideranno nel calcolo del risultato economico da assoggettare a tassazione, qualora si decidesse per la determinazione del reddito nei modi ordinari il contribuente dovrà indicare l’opzione nel quadro VO della dichiarazione annuale e tenere separata la contabilità riferita alla produzione di energia da quella riguardante l’attività agricola.