Con l’Ordinanza n. 20877 del 30 giugno 2022, la Corte di Cassazione è tornata ad esprimersi sulla liceità dell’applicazione dell’accertamento sintetico e delle indagini bancarie in capo ai Coltivatori Diretti.
Richiamando il proprio costante orientamento, i Giudici di legittimità hanno ribadito che lo svolgimento della sola attività agricola non preclude al Coltivatore Diretto di esercitare anche un’eventuale attività commerciale non dichiarata, con la conseguente facoltà dell’Amministrazione Finanziaria di procedere con l’accertamento sintetico e le indagini bancarie.
Il caso sottoposto al vaglio della Corte di Cassazione
La controversia trae origine da un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativi al periodo d’imposta 2004, con il quale l’Agenzia delle Entrate ha rettificato il reddito dichiarato da una Coltivatrice Diretta, accertando in modo sintetico redditi di capitale non dichiarati, anche sulla base di indagini finanziarie condotte sulle movimentazioni di conto corrente.
Il ricorso avanzato dalla contribuente è stato parzialmente accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Tale pronuncia è stata quindi impugnata dall’Agenzia delle Entrate. La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia ha rigettato tale impugnazione, con il conseguente ricorso per cassazione dell’Amministrazione Finanziaria.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ribadendo il principio secondo cui all’Amministrazione Finanziaria non è preclusa alcuna metodologia di accertamento nei confronti del Coltivatore Diretto che, alla stregua di ciascun contribuente, può essere assoggettato a qualsiasi forma di accertamento atta a rilevare indici di una capacità patrimoniale non coordinabile con il reddito forfettario dichiarato.
L'Amministrazione Finanziaria può dunque legittimamente procedere con metodo sintetico alla rettifica della dichiarazione dei redditi di un Coltivatore Diretto, comprensiva soltanto del reddito agrario e dominicale (determinati in base agli estimi catastali) del fondo dallo stesso condotto, qualora, da elementi estranei alla configurazione reddituale prospettata dal contribuente, si possa, fondatamente presumere che ulteriori redditi concorrano a formare l'imponibile complessivo.
A fronte di tali controlli, il contribuente che svolge attività agricola non può quindi limitarsi a sostenere che i maggiori redditi individuati rientrano nell’ambito del reddito agrario determinato in via forfettaria, ma è invece tenuto a dimostrare, in caso di accertamento sintetico, che i redditi ritratti dalla sua attività agricola sono sufficienti a giustificare il suo tenore di vita, o che possiede altre fonti di reddito non tassabili, o separatamente tassati.
L’articolo 38 del D.P.R. n. 600/1973 dispone che la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato.
Inoltre, la verifica condotta dall’Ufficio può avvenire anche mediante la ricostruzione di movimenti finanziari non giustificabili da parte dell’imprenditore agricolo, sia nell’ipotesi di persona fisica che in quella di società. Infatti, l’art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 600/1973, prevede che sono considerati ricavi ovvero compensi i prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito di rapporti finanziari, salvo che il contribuente non indichi il soggetto beneficiario di questi movimenti e che tali movimenti risultino dalle scritture contabili.
Secondo un orientamento ormai consolidato (Cass. Ordinanza 22944/2015), la presunzione legale relativa della disponibilità di maggior reddito desumibile dalle risultanze dei conti bancari, in ragione dell’articolo da ultimo citato, non è comunque riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo (come riportato dalla norma) ma si estende alla generalità dei contribuenti.
In caso di ricorso alle indagini bancarie, il Coltivatore Diretto è tenuto ad attestare che ciascuna delle operazioni evidenziate sul conto corrente è riconducibile all’attività agricola svolta, e come tale tassabile secondo i relativi criteri forfettari. In alternativa, il contribuente deve dimostrare che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, la cui entità e la cui durata nel possesso devono risultare da idonea documentazione.
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