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Il Governo, con l’articolo 42 inserito nel Decreto Aiuti-bis (D.L. n. 115 dell’8 agosto 2022), non concede molto tempo a quei contribuenti che, colpiti dalla disposizione sugli extraprofitti, non hanno adempiuto al versamento straordinario istituito dall’articolo 37 del D.L. n. 21/2022.
Si tratta di quel provvedimento che, con l’intento di attingere risorse per sostenere le rilevanti uscite statali destinate a ridurre l’impatto degli aumenti dei costi energetici per imprese e famiglie, ha istituito l’introduzione di un contributo straordinario una tantum a carico dei produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, gas e prodotti petroliferi.
Per la determinazione di tale contributo si deve applicare la percentuale del 25% sull’incremento del saldo tra le operazioni attive e passive (al netto dell’IVA) risultanti dalla liquidazione periodica IVA (LIPE) relativa al periodo 1° ottobre 2021 - 30 aprile 2022 e quello risultante sulle medesime operazioni riferite al periodo 1° ottobre 2020 - 30 aprile 2021.
Il contributo deve essere versato solamente se il sopracitato saldo risulti superiore a 5.000.000 di euro e sempreché l’incremento determinato risulti essere pari o superiore al 10%, inoltre le tempistiche di versamento prevedono un primo acconto del 40% da pagare entro il 30 giugno 2022 ed il restante saldo da versare entro il 30 novembre 2022.
Non di meno (cfr. nostra circolare n. 498 del 24 giugno 2022), tale contributo straordinario è dovuto anche da quei soggetti i quali svolgono in maniera non esclusiva né prevalente l’attività di produzione energetica rientrando nella categoria delle cosiddette imprese multiattività.
Infatti, la verifica della base imponibile per la determinazione del contributo straordinario si fonda sul confronto, nei due periodi d’imposta, dell’importo complessivo delle operazioni attive e passive desumibili dalla liquidazione LIPE, prescindendo dal fatto che in essa confluiscano operazioni attive e passive aventi diversa origine.
Conseguentemente, tutti coloro che abbiano avviato un’attività dal 1° ottobre 2020 che comprende determinati codici ATECO risulteranno potenzialmente interessati al prelievo straordinario.
I codici ATECO più sopra menzionati sono i seguenti:
Tutto ciò premesso, al 30 giugno 2022 (data entro la quale si sarebbe dovuto versare l’acconto del contributo straordinario), si è riscontrata una rilevante riduzione del gettito atteso stante la scarsa adesione da parte dei contribuenti interessati i quali riscontrata una possibile incostituzionalità della norma ed una irragionevole determinazione della base di calcolo del contributo, non hanno provveduto al pagamento, preparandosi ad affrontare complicati contenziosi.
Il Governo, dal canto suo, aspettandosi potenziali effetti positivi di gettito, ha elaborato una “stretta” sulla tassa agli extraprofitti, inserita all’articolo 42 del Decreto Aiuti-bis (D.L. n. 115/2022), stabilendo che una volta decorsi i termini del 31 agosto 2022 per l'acconto e del 15 dicembre 2022 per il saldo, non ci si possa più avvalere del ravvedimento operoso, in particolare della riduzione alla metà della sanzione per omesso versamento, né delle riduzioni per i casi di regolarizzazione spontanea.
Ciò significa che ai contribuenti inadempienti viene concesso un ristretto periodo di tempo (fino al 31 agosto 2022) per regolarizzarsi con le sanzioni ordinarie del ravvedimento operoso, versando il 15% di quanto non pagato entro il 30 giugno scorso.
A peggiorare la situazione, trascorso tale termine (quindi a partire dal 1° settembre 2022) la sanzione ordinaria del 30% (articolo 13, comma 1, primo periodo, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471) subirà un raddoppio al 60%, mentre, con riferimento al mancato versamento del saldo, la maxi sanzione scatterà a partire dal 16 dicembre 2022.
Viene, infine, previsto il congiunto coinvolgimento della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate che, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati a loro disposizione, realizzeranno piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.