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L’art. 11 del D.L. n. 115/2022 proroga fino al 30 giugno 2023, in relazione ai soli contratti stipulati prima del 5 agosto 2022, il meccanismo di compensazione previsto dall’art. 15-bis del D.L. n. 4/2022, riguardante gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
La norma originaria ha introdotto, a decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, un meccanismo di compensazione sul prezzo dell’energia immessa in rete da:
Tale norma, ora prorogata per altri sei mesi, istituisce una trattenuta sui corrispettivi ricevuti per la cessione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (senza incidere sulla tariffa incentivante) da calcolarsi come segue: “differenza tra i corrispettivi di vendita dell’energia a prezzi di mercato (per l’anno 2022 circa pari a 0,2 euro per kWh) e quelli calcolati sulla base di un valore “convenzionale” variabile con riferimento alla zona geografica in cui opera l’impianto di produzione (la forbice dei valori si attesta, attualmente, tra 0,056 e 0,075 euro per kWh)”.
Con riferimento ai corrispettivi relativi al periodo compreso tra febbraio e agosto 2022, la delibera ARERA n. 266 del 21 giugno 2022 ha stabilito che la regolazione delle partite economiche corrispondenti avvenissero in unica soluzione (cumulativamente) entro il mese di ottobre prossimo venturo.
Mentre, a partire da settembre 2022, tale meccanismo di regolazione economica sarà effettuato su base mensile, entro la fine del secondo mese successivo a quello cui la produzione è riferita.
Di fatto, il GSE pagherà al produttore di energia un importo pari alla quantità immessa in rete moltiplicata per il prezzo convenzionale corrispondente al luogo di produzione, indipendentemente dal valore che il mercato assegnerà all’energia prodotta da fonti rinnovabili.
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CNOR |
CSUD |
NORD |
SARD |
SICI |
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58 |
57 |
58 |
61 |
78 |
Tabella 1 - Allegato 1-bis D.L. n. 4/2022 - Valori convenzionali per zona geografica rappresentati in €/mWh
Ciò che dovrà essere tenuto nella dovuta considerazione, soprattutto da coloro che fruiscono del regime forfettario e producono energia tramite impianti fotovoltaici che operano in connessione con l’azienda agricola, riguarda il sistema di fatturazione che adotterà il GSE per applicare la trattenuta che andrà ad operare.
Infatti, considerando che i produttori agricoli in regime forfettario applicano il coefficiente del 25% sui corrispettivi rilevanti ai fini IVA, se la trattenuta effettuata a fronte del calcolo compensativo avrà rilevanza ai fini IVA, il problema non sussisterà, mentre, diversamente, se la stessa avrà natura di “trattenuta-contributo fuori campo IVA”, i soggetti forfettari si troverebbero nella scomoda situazione di valutare l’esercizio dell’opzione per il regime ordinario di tassazione al fine di evitare la determinazione dell’imposte da versare sulla base del prezzo integrale dell’energia ceduta.