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Lo scorso 31 luglio è scaduta l’efficacia dell’art. 106, D.L. n. 18/2020, c.d. Decreto Cura Italia che, si ricorda, prevedeva la possibilità di tenere le assemblee societarie delle società di capitali e delle cooperative anche in modalità esclusivamente telematiche.
In relazione allo svolgimento delle assemblee societarie tale disposizione consentiva, in particolare:
Dallo scorso 1° agosto la disciplina emergenziale di cui all’art. 106, D.L. n. 18/2020, non è più applicabile e, pertanto, trovano applicazione le ordinarie modalità di svolgimento delle assemblee societarie.
Relativamente alle società per azioni, l’art. 2370, Codice Civile, prevede che lo Statuto possa “(…) consentire l’intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica”.
Ancorché tale disposizione si riferisca espressamente alle sole società per azioni, autorevole dottrina ritiene che trovi legittimamente applicazione anche per le società a responsabilità limitata.
Con riguardo alle società cooperative, l’art. 2538, comma 6, Codice Civile, stabilisce che l’Atto costitutivo può “prevedere che il voto venga espresso per corrispondenza, ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione. In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta”.
In buona sostanza, le richiamate disposizioni demandano all’autonomia statutaria la regolamentazione dell’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.
Parte della dottrina, tuttavia, ritiene che, stante il dato testuale di cui al comma 4 dell’art. 2370, Codice Civile, sia possibile tenere riunioni assembleari avvalendosi di mezzi di telecomunicazione anche in mancanza di specifiche previsioni statutarie.
Secondo tale orientamento, in particolare, l’art. 2370, comma 4, Codice Civile, deve essere interpretato nel senso che l’adozione di un’apposita previsione statutaria si rende necessaria solamente qualora si consenta di utilizzare sistemi di riunione e di voto a distanza che deroghino ai principi della collegialità e che, pertanto, non garantiscano un’effettiva parità di trattamento tra i soci presenti fisicamente nel luogo di svolgimento della riunione assembleare e coloro che, invece, ricorrono alla partecipazione e al voto a distanza.
Tale specifica previsione statutaria non è dunque necessaria qualora si intenda consentire la partecipazione alle riunioni con mezzi di telecomunicazione che in concreto consentano di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione su un piano di perfetta parità con i soci fisicamente presenti nel luogo di convocazione dell’assemblea.
Peraltro, in presenza di una clausola statutaria che consenta, seppur genericamente, l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, l’organo amministrativo può legittimamente indicare nell’avviso di convocazione che l’assemblea si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l’indicazione del luogo fisico di convocazione e indicando le modalità tecniche del collegamento.