Il D.Lgs. n. 198/2021, in vigore dal 15 dicembre 2021 - con il quale si attua la Direttiva (UE) 2019/633 a tutela delle filiere agricole dalle pratiche commerciali sleali - prevede, tra l’altro, l’obbligo di cedere i prodotti agricoli tramite contratto in forma scritta.
La disciplina dispone alcune eccezioni alla sua applicazione. Tra le eccezioni previste rientrano alcune casistiche comuni nell’ambito dei rapporti contrattuali che interessano le cooperative.
Premessa
Il D.Lgs. n. 198/2021 abroga l’art. 62, comma 1, del D.L. n. 1/2012, che, similarmente alla disposizione attuale, disponeva che i contratti aventi ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari dovevano essere stipulati obbligatoriamente in forma scritta e dovevano indicare la durata, le quantità, le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento.
Il D.Lgs. n. 198/2021, oltre a elencare all’art. 4 le pratiche che sono da ritenersi sempre sleali, definisce alcune casistiche che, qualora definite e liberamente accettate dalle parti, possono non essere considerate pratiche commerciali sleali (per approfondire l'argomento si veda la "Guida pratica alla cessione di prodotti agricoli e alimentari").
Uno degli aspetti che ha animato il dibattito sulle novità del D.Lgs. n. 198/2021 è la previsione che le cessioni di prodotti agricoli e alimentari poste in essere da fornitori stabiliti nel territorio Nazionale devono essere precedute da contratti di cessione in forma scritta. È opportuno ricordare che tale obbligo non investe le cessioni:
- effettuate nei confronti del consumatore;
- con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito;
- di prodotti da parte di imprenditori agricoli e ittici a cooperative o organizzazioni di produttori di cui sono soci.
A differenza della previgente normativa, con l’abrogazione dell’articolo 36, comma 6-bis, del Decreto Legge n. 179/2012, e in assenza di una analoga previsione, anche le cessioni tra imprenditori agricoli devono essere contrattualizzate per iscritto.
Soffermandoci sugli obblighi delle cooperative, esse sono sempre soggette alla disciplina delle pratiche sleali quando effettuano delle vendite, salvo le ipotesi di cessione predette, in particolare, quelle dirette al consumatore finale e quelle con pagamento contestuale. Si tratta, tuttavia, di operazioni (quelle escluse) che sono generalmente marginali. Sono, invece, esclusi dalla disciplina i conferimenti dei propri soci, mentre non lo sono gli acquisti dei prodotti agricoli o agroalimentari da altri soggetti, nei confronti dei quali si rende necessario il contratto o il pagamento contestuale della merce.
La mancata esclusione di queste ultime operazioni comporta l’obbligo della preventiva adozione di contratti scritti (o di accordi quadro scritti) limitatamente ai rapporti con i non soci. Inoltre, solitamente, i prezzi che le cooperative applicano ai conferimenti (e quindi i relativi tariffari) sono definiti, per i soci e non soci, alla chiusura del bilancio. Pertanto, al momento della consegna dei prodotti il prezzo non è ancora determinato, cosicché per i soci e i non soci l’importo a saldo dei conferimenti effettuati è determinato e liquidato dopo l’approvazione del bilancio.
In tal caso la cooperativa dovrà quindi fare attenzione a rispettare i termini di pagamento entro i 30 (per i prodotti deperibili) o 60 giorni (per quelli non deperibili) previsti dal D.Lgs. n. 198/2021 a decorrere, in questo caso, dalla definizione del prezzo. Anche in quest’ipotesi, la cooperativa, per non incorrere in sanzioni, dovrà liquidare gli importi a saldo distinguendo tra
- soci, per i quali potrà derogare a tale termine senza incorrere nel regime sanzionatorio delle pratiche sleali e
- non soci, per i quali i termini per il pagamento sono tassativi a partire dal momento in cui si definisce il prezzo.
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