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La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 28169/2022, torna a pronunciarsi in tema di decadenza dalle agevolazioni per la Piccola Proprietà Contadina nel caso di scissione e successiva cessione dei terreni a favore della scissa.
Una società agricola, nel 2007, acquistava un fondo usufruendo delle agevolazioni PPC a lei riservate e, nel quinquennio di monitoraggio, decideva di effettuare un’operazione straordinaria di scissione parziale con assegnazione dei terreni agevolati ad una società semplice costituita da due dei tre soci della scissa.
A seguito di tale operazione, la società beneficiaria procedeva alla concessione in godimento, tramite contratto di affitto, di parte dei terreni alla società scissa.
L’Agenzia delle Entrate emetteva avviso di accertamento contestando l’operazione posta in essere dalla società in quanto, secondo l’Ufficio, avrebbe rappresentato causa di decadenza ex art. 2, comma 4-bis, D.L. 194/2009 che prevede che si decade dai benefici PPC “se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente”.
Partendo dalla nozione civilistica offerta dall’art. 2506 c.c. i Giudici hanno affermato che l’operazione di scissione sarebbe classificabile, in linea generale, come vicenda traslativa. Ciò nonostante, nella sentenza si legge che “nelle operazione di fusione e scissione, pur avendosi modifica del “soggetto” a cui sono imputate determinate situazioni giuridiche, non muta però la “parte” dei rapporti giuridici ricompresi nel patrimonio che forma oggetto dell’operazione, poiché, da un punto di vista sostanziale, la titolarità delle situazioni giuridiche comprese nel patrimonio oggetto dell’operazione non muta per effetto delle stesse, non essendo ravvisabile una vicenda corrispondente all’”alienazione””.
A conferma del principio sopra enunciato, anche la disciplina fiscale, contenuta nell’art. 173 del TUIR, prevede che l’operazione di scissione concretizza una vicenda meramente evolutiva del medesimo soggetto, seppur in presenza di un nuovo assetto organizzativo.
Tale principio, così come riportato nella sentenza, è stato affermato dalla stessa Agenzia delle Entrate anche nella Risposta all’Interpello n. 309/2021.
Si ricorda che la scissione totale determina, con la conclusione del suo iter procedimentale, l’estinzione della società scissa, mentre nella scissione parziale, la società scissa rimane in vita e deve ridurre il patrimonio netto in misura corrispondente ai valori trasferiti alla beneficiaria.
Alla luce di quanto sopra il Collegio giudicante, con la sentenza in commento, ha stabilito che “la scissione parziale effettuata entro cinque anni dall’acquisto dei terreni agricoli, non costituisce causa di decadenza, purché permangano, in capo alla società beneficiaria, gli altri requisiti cui risulta subordinato il trattamento agevolato in questione”.
In merito agli altri requisiti richiamati, i Giudici hanno, infatti, rinvenuto nel caso in esame una corrispondenza con quanto stabilito dall’art. 11 del D.Lgs. 228/2001, il quale dispone che l’esclusione dalla decadenza dai benefici PPC opera anche nelle ipotesi in cui l'affitto o la vendita vengano effettuate a favore di una società, sia essa di persone che di capitali, il cui oggetto sociale sia riconducibile all'art. 2135 c.c., e che abbia una compagine societaria composta esclusivamente da soci legati da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo, con l'originario beneficiario dell'agevolazione.
A medesime conclusioni si deve addivenire anche nel caso in cui, a seguito della scissione parziale, vengano concessi in affitto i terreni da parte della beneficiaria in favore della scissa.
Tali principi erano già stati affermati dalla stessa Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 15905/2022, precedentemente commentata nella Rivista ConsulenzaAgricola di luglio 2022 (“Piccola Proprietà Contadina: non decade dai benefici il proprietario che affitta il fondo ad una Srl agricola partecipata dai familiari”).