Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Buone notizie per le aziende del settore turistico poiché, a partire dal 10 ottobre 2022, potranno presentare domande di accesso alle garanzie a costo zero a fronte di finanziamenti già attivi o per la rinegoziazione degli stessi.
Con tale misura di sostegno economico, il Ministero del Turismo continua nella sua linea progettuale che è finalizzata alla nascita ed al consolidamento delle PMI operanti nel settore turistico.
La dotazione del fondo prevede, per l’anno 2022, un importo pari a 58 milioni di euro, 100 milioni di euro per l’anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e, al proprio interno, è riservata una quota del 50% destinata a supportare investimenti per la riqualificazione energetica.
La misura di sostegno (art. 2, titolo I, D.L. n. 152/2021) è riconosciuta a favore delle imprese alberghiere, delle strutture agrituristiche, delle strutture ricettive all’aria aperta e ai giovani fino a 35 anni che vogliono avviare un’attività nel settore del turismo.
La dimensione aziendale ha una sua rilevanza, in quanto, già a partire dalla data di trasmissione della domanda, le realtà interessate devono avere un numero di dipendenti non superiore a 499.
La garanzia concessa, gratuita e per un importo massimo concedibile per singola impresa pari a 5 milioni di euro, interessa sia i singoli finanziamenti che finanziamenti accorpati ed interviene per consentire la realizzazione di opere di riqualificazione energetica e di innovazione digitale.
L’intento è quello di garantire la continuità aziendale permettendo il ricorso a strumenti finanziari in grado di sostenere gli investimenti che si vogliono intraprendere.
È possibile, inoltre, farsi garantire operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione, però, che il nuovo finanziamento comporti, a favore del beneficiario, una erogazione aggiuntiva in misura pari almeno al 25% dell’importo del debito originario.
Logicamente, è richiesto che la rinegoziazione dia luogo, grazie alla copertura in garanzia, ad un minore costo o ad una maggiore durata del finanziamento rispetto alle condizioni sottoscritte all’origine.
Stessa cosa deve realizzarsi qualora la garanzia venga rilasciata su operazioni finanziarie già perfezionate, a fronte delle quali il soggetto finanziatore abbia provveduto ad effettuare l’erogazione economica da non oltre tre mesi. Infatti, sarà cura del soggetto finanziatore trasmettere al gestore del Fondo una comunicazione attestante le migliori condizioni economiche applicate al soggetto beneficiario derivanti dalla concessione della garanzia.