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Con l’Ordinanza n. 28740 del 4 ottobre 2022, la Corte di Cassazione ha sancito l’indeducibilità dal reddito d’impresa degli interessi di mora conseguenti al tardivo o omesso versamento delle imposte. Secondo i Giudici di legittimità, in particolare, gli interessi passivi sono deducibili soltanto se si traducono in costi funzionali alla produzione del reddito d’impresa.
Tale deducibilità è dunque da ritenersi esclusa qualora gli interessi non scaturiscano da un’operazione potenzialmente idonea a produrre utili, come nel caso degli interessi moratori dovuti in conseguenza dell’omesso o tardivo versamento delle imposte dovute.
Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione riguarda una società a responsabilità limitata raggiunta da un avviso di accertamento, con il quale era contestata la non deducibilità di costi relativi ad operazioni inesistenti, nonché l’indeducibilità degli interessi di mora relativi al tardivo versamento delle imposte.
Avverso tale atto impositivo la società ha proposto ricorso in primo e secondo grado, risultando, tuttavia, soccombente in entrambi i gradi di giudizio. La questione è stata quindi posta al vaglio della Corte di Cassazione.
La società ricorrente, in particolare, ha denunciato la violazione dell’art. 96, TUIR, evidenziando che ai fini della deducibilità degli interessi passivi di mora per ritardato pagamento delle imposte, non rileva il fatto che gli stessi siano o meno accessori al tributo da cui derivano, essendo comunque inequivocabile la loro natura di interessi inerenti (e quindi deducibili dal reddito d’impresa).
La Corte di Cassazione ha innanzitutto richiamato il disposto di cui all’art. 109, comma 5, TUIR, secondo cui le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa.
Tale previsione normativa, che legittima la deducibilità dei costi inerenti all’attività dell’impresa, non può essere tuttavia applicata agli interessi passivi, la cui deducibilità è espressamente disciplinata dall’art. 96, TUIR.
Gli interessi passivi, ancorché generati dalla funzione finanziaria afferente all’impresa, non sono sempre deducibili per i soggetti IRES, ma, al pari di tutte le altre componenti negative di reddito, sono deducibili a condizione che risultino inerenti e nei limiti fissati dall’art. 96, TUIR.
Gli interessi di mora corrisposti a fronte di tardivi o omessi pagamenti dei tributi non trovano fonte nell’attività di impresa, ma nell’inosservanza di un obbligo nel pagamento del tributo, ed è dunque da escludersi il diritto alla loro deduzione.
In buona sostanza, gli interessi passivi sono deducibili se l'operazione cui accedono, per sua natura, è rapportabile ai ricavi prodotti dall'attività aziendale; tale previsione di deducibilità è tuttavia da ritenersi esclusa qualora detti interessi non scaturiscano da un'operazione potenzialmente idonea a produrre utili, come nel caso degli interessi moratori dovuti in conseguenza dell'omesso o del tardivo versamento delle imposte dovute dall'impresa.