L’istituto della remissione in bonis, previsto dall’art. 2, comma 1, D.L. n. 16/2012, potrà essere utilizzato per rimediare alla mancata trasmissione all’Agenzia delle Entrate della comunicazione riguardante l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito derivante dalle detrazioni edilizie.
È quanto ha precisato l’Amministrazione Finanziaria nella sua Circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022 con riferimento alle spese sostenute nell’anno 2021 o alle rate residue non fruite riguardanti le spese sostenute nell’anno 2020.
Come noto, infatti, le comunicazioni in commento prevedevano tempi di trasmissione telematica prorogati da diversi provvedimenti (entro il 29 aprile 2022 e, per i soggetti IRES o titolari di Partita IVA, entro il 15 ottobre 2022).
Orbene, al ricorrere di determinate condizioni e previo contestuale versamento di una sanzione minima da 250 euro, i tempi previsti per la trasmissione della citata comunicazione possono slittare al 30 novembre 2022 termine, quest’ultimo, previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Ricordiamo che la remissione in bonis potrà essere utilizzata per porre rimedio alle seguenti situazioni:
- per effettuare il primo invio all’Agenzia delle Entrate, nei casi di mancata presentazione della comunicazione di opzione entro il 29 aprile 2022 (o entro il 15 ottobre 2022, per i soggetti IRES e i titolari di Partita IVA);
- per correggere comunicazioni già inviate con errori od omissioni sostanziali (cioè che incidono su elementi essenziali della detrazione spettante e quindi del credito ceduto), previo rifiuto del credito già acquisito nella piattaforma da parte del cessionario o del fornitore;
- per correggere errori sostanziali di comunicazioni già inviate, previa trasmissione per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’Agenzia delle Entrate dell’istanza di annullamento dell’accettazione del credito, nel caso in cui il credito sia stato già accettato dal cessionario o dal fornitore, ma che, prudenzialmente, non sia iniziata la compensazione dello stesso in F24.
Tra le condizioni richieste affinché la procedura più sopra riportata possa trovare compimento, precisiamo che:
- devono sussistere tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese sostenute nell’anno di riferimento;
- i contribuenti devono tenere un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione;
- non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo;
- sia versata la misura minima della sanzione prevista (250 euro non compensabile né ravvedibile).
Codice tributo sanzione (250 euro)
Con la Risoluzione n. 58/E dell’11 ottobre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha reso le attese indicazioni circa le modalità di versamento della sanzione minima prevista per l’utilizzo dell’istituto della remissione in bonis, specificando che dovrà essere utilizzato il codice tributo “8114”, denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012 - Remissione in bonis”, da riportare nel Modello F24 ELIDE.
Circa la compilazione del Modello F24 ELIDE, l’Agenzia delle Entrate precisa che nella sezione “Contribuente” andranno evidenziati i seguenti dati:
- nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, sono indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto titolare della detrazione ceduta o fruita come sconto. In caso di lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali, sono indicati, invece, il codice fiscale e i dati anagrafici del condominio, oppure, in mancanza, del condòmino incaricato dell’invio della comunicazione;
- nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha acquistato il credito, unitamente al codice “10” da riportare nel campo “codice identificativo”. Nel caso in cui la comunicazione si riferisca a più fornitori o cessionari, è indicato il codice fiscale di uno di essi;
mentre nella sezione “Erario ed altro”, vanno indicati:
- nel campo “tipo”, la lettera “R”;
- nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
- nel campo “codice”, il codice tributo “8114”;
- nel campo “anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), l’anno in cui è stata sostenuta la spesa che ha dato diritto alla detrazione oggetto della comunicazione dell’opzione.
Redazione
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