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Con Provvedimento 11 ottobre 2022, prot. n. 382045/2022, sono stati definiti i termini di presentazione ed i modelli da utilizzare con riferimento alle istanze a valere sulla misura che finanzia, tramite credito d’imposta, l’acquisto di sistemi di accumulo collegati ad impianti alimentati da fonti rinnovabili.
L’intervento, istituito dal comma 812 dell’art. 1 della “Legge di Bilancio 2022” (Legge n. 234/2021), prevede un credito d’imposta IRPEF (da definire) a favore delle persone fisiche che presentano spese debitamente documentate e sostenute nell’anno 2022, riferite all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili anche se già esistenti e grazie ai quali si percepiscano degli incentivi per lo “scambio sul posto” determinati a norma dell’art. 25-bis, D.L. n. 91/2014.
La dotazione del fondo per l’anno 2022 risulta essere pari a 3 milioni di euro e sarà utilizzata per la copertura delle domande che perverranno e risulteranno ammissibili, a partire dal 1° marzo e fino al 30 marzo 2023.
Il D.M. 6 maggio 2022 ha definito le modalità di accesso all’incentivo, stabilendo che la modalità di presentazione delle domande sarà esclusivamente telematica e sarà effettuata direttamente dal contribuente o dall’eventuale intermediario abilitato (art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998) utilizzando il servizio web reso disponibile nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate.
La percentuale del credito d’imposta da corrispondere ai beneficiari sarà determinata tenendo conto dell’entità delle domande pervenute ritenute ammissibili e delle risorse disponibile e sarà comunicata da un successivo Provvedimento Direttoriale da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande (9 aprile 2023).
Avvenuta la presentazione dell’istanza, entro cinque giorni sarà rilasciata una ricevuta, nell’area riservata al soggetto “trasmittente”, che ne attesterà la presa in carico ovvero la motivazione che ne ha determinato lo scarto.
Il credito d’imposta non sarà cumulabile con altra agevolazione di natura fiscale avente ad oggetto il medesimo acquisto e sarà utilizzabile in diminuzione delle imposte dovute nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese.
La quota parte eventualmente non utilizzata potrà essere fruita nei periodi d’imposta successivi.