Nel nostro Paese il fenomeno dell’evasione fiscale è particolarmente diffuso, pertanto, colpire gli evasori e tentare di arginare questa distorsione risulta un interesse prioritario dell’interesse comune.
Quello dell’evasione è un fenomeno trasversale che interessa anche le società dotate di personalità giuridica le quali, oggi, non sono indenni dalle conseguenze derivanti da reati tributari commessi dai propri amministratori o funzionari nell’interesse della società per cui operano.
Le responsabilità che interessano gli amministratori delle società in materia di reati tributari, disciplinate in gran parte dal D.Lgs. n. 74/2000, oggi sono state ulteriormente ampliate. Infatti, amministratori e sindaci, in base al “Codice della crisi”, sono chiamati anche all’onere di vigilare sullo stato dell’impresa, sulla diagnosi precoce dello stato di difficoltà della stessa e sulla salvaguardia della capacità imprenditoriale di tale soggetto economico. Per fare tutto ciò gli amministratori devono disporre la creazione di strumenti che consentano all’impresa di avviare preventivamente le procedure idonee a garantire la continuità aziendale.
Il modello organizzativo
In questo articolato e complesso quadro di responsabilità delle persone fisiche e di quelle giuridiche coinvolte, appare quanto mai utile, specie per quelle realtà più importanti che vedono al loro interno la presenza di diverse figure dotate di autonomia decisionale e di spesa (più o meno limitata), istituire un modello organizzativo che delinei in modo chiaro le responsabilità dei vari attori, gli eventi che, sulla base del codice etico adottato, devono far alzare l’attenzione della governance al fine di prevenire la commissione di reati di natura tributaria con possibili conseguenze nefaste per la stessa società.
Il Legislatore con il D.Lgs. n. 231/2001 ha voluto introdurre una forma autonoma di responsabilità degli enti, rivoluzionando il precedente principio personalistico vigente in sede penale.
Affinché un soggetto dotato di personalità giuridica possa essere direttamente coinvolto in un reato, occorre verificare che da tale attività “illecita” sia sorto un interesse per tale soggetto. Deve trattarsi, quindi, di un interesse autonomo e diverso rispetto a quello della persona fisica che, rappresentandone la volontà, abbia materialmente commesso un reato tra quelli indicati dall’art. 25 e seguenti del D.Lgs. n. 231/2001 (ad esempio, peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio, ecc.).
Ravvisata la responsabilità dell’ente, ai sensi dell’art. 27 del citato decreto, “dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune”.
Pertanto, l’ente viene chiamato a rispondere, non solo in via amministrativa, tributaria e civile, ma anche della condotta dei suoi rappresentanti, rispondendo con il proprio patrimonio.
Oggi, pertanto, un contribuente, ancorché persona giuridica, può trovarsi assoggettato in un processo penale, anche autonomo da quello che coinvolge i propri funzionari o dirigenti, le cui conseguenze in termini di sanzioni interdittive e pecuniarie possono determinare gravi danni all’ente.
Da anni si parla di un inasprimento delle sanzioni per il settore agroalimentare, pertanto, l’eventuale adozione di regole ulteriormente stringenti per questo settore deve elevare l’attenzione alla prevenzione di possibili criticità.
La giurisprudenza
Con la Sentenza n. 16302 del 28 aprile 2022, la Corte di Cassazione, applicando la disciplina sanzionatoria di cui al D.Lgs. n. 231/2001, ha riconosciuto la responsabilità dell’ente i cui vertici hanno commesso un illecito fiscale. Il caso oggetto dell’intervento dei giudici di Piazza Cavour riguardava una dichiarazione fraudolenta relativa a fatture aventi ad oggetto operazioni inesistenti, rilasciata dai dirigenti della società. Secondo i giudici era del tutto irrilevante che i costi oggetto della suddetta dichiarazione fossero stati effettivamente sostenuti dalla società.
Il danno potenziale in questi casi non si limita alle sanzioni pecuniarie, ma anche a quelle interdittive, come il divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione, l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi, oppure il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Per tali ragioni, le società devono valutare con attenzione l’opportunità di dotarsi di un modello organizzativo che possa dimostrare l’intento a prevenire comportamenti fraudolenti ed illegali, definendo ruoli e responsabilità ben delineate, al fine di contenere il rischio di una attribuzione di responsabilità su eventi determinati dolosamente o colposamente da propri collaboratori.
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