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Nella pratica amministrativa di tutte le realtà aziendali, può capitare di commettere errori nei versamenti effettuati tramite Modello F24, operando, in particolare, una duplicazione dell’adempimento che porta ad una reiterata compensazione tra importi a credito ed importi a debito.
Ad esempio, può capitare che un contribuente, compilando il proprio F24 ed effettuando una compensazione tra un credito IRPEF ed un debito INPS, non si avveda che a distanza di tempo, ripresentando un nuovo modello di versamento, inserisca nuovamente la stessa compensazione a suo tempo effettuata.
Al ricorrere di una tale fattispecie, o si attivano i sistemi di controllo automatici che porterebbero alla produzione della corrispondente cartella di pagamento oppure, non attivandosi, l’inesistenza del credito darebbe luogo all’applicazione di sanzioni oltremodo punitive (dal 100% al 200% dell’importo del credito compensato).
A ben vedere, tuttavia, ciò che deve essere ritenuto fondamentale nella valutazione dell’errore commesso dal contribuente, è la sussistenza della “colposità” nella duplicazione dell’adempimento nonché l’aspetto sostanziale occorso a seguito della violazione.
Infatti, secondo i principi generali dell’ordinamento tributario (cfr. art. 10, comma 3, Legge n. 212/2000), “le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta”.
Inoltre, in base all’art. 6, comma 5-bis, D.Lgs. n. 472/1997, “non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo”.
Pertanto, nel caso di specie, si ritiene che non possano essere comminate sanzioni in quanto:
Giunti a tal punto, riteniamo opportuno suggerire all’Amministrazione Finanziaria, onde evitare l’avvio di contenziosi senza costrutto, di procedere, con comunicazione alla controparte e nelle more del controllo successivo all’avviso bonario, all’annullamento del Modello F24 duplicato.