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Con due recenti Risposte a Interpello, l’Agenzia delle Entrate è tornata a esprimersi sulle modalità applicative del regime One Stop Shop (OSS). L’Amministrazione finanziaria, in particolare, ha precisato che l’adesione al regime speciale IVA non preclude, di per sé, l’applicazione del regime del margine.
È stato, inoltre, ribadito che lo status di esportatore abituale e la correlata possibilità di maturare il plafond IVA in relazione alle operazioni rientranti nel regime OSS, comporta la rinuncia all’esonero dall’obbligo di fatturazione.
Il c.d. One Stop Shop (OSS) di cui agli artt. 74-quinquies e 74-sexies, D.P.R. n. 633/1972, è un regime speciale che, previo esercizio di apposita opzione, consente di assolvere l'IVA e i relativi obblighi in modo semplificato in relazione a talune specifiche operazioni:
Il regime OSS, in particolare, consente ai soggetti passivi di dichiarare e versare in un unico Stato membro, il Paese di identificazione, l'imposta dovuta in tutti gli altri Stati membri, senza che ricorra l’obbligo di identificarsi in ciascuno di essi.
Tale regime speciale IVA è differenziato in due distinti schemi: il regime OSS UE e il regime OSS non UE.
Il regime OSS UE può essere adottato:
Il regime OSS non UE, invece, è riservato agli operatori economici che non hanno stabilito la sede della propria attività economica e che non dispongono di una stabile organizzazione nella Comunità, in relazione alle prestazioni di servizi B2C effettuate nell’Unione Europea.
Le modalità di adesione al regime speciale sono state definite dal Provvedimento 25 giugno 2021, prot. n. 168315/2021, dell’Agenzia delle Entrate.
I soggetti passivi che esercitano l’opzione per il regime OSS sono dispensati, tra l’altro, dall’obbligo di fatturazione. In caso di emissione di fattura, il documento emesso tramite il Sistema di Interscambio per documentare le vendite a distanza intracomunitarie effettuate, deve riportare il codice natura "N3.2" (Non imponibili - cessioni intracomunitarie).
L'emissione di fattura verso privati consumatori non residenti determina l’obbligo di trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere.
Le operazioni effettuate in ciascun trimestre solare nell’ambito del regime OSS devono essere riepilogate in un’apposita dichiarazione, da presentare entro il mese successivo al trimestre di riferimento (il modello deve essere presentato anche in assenza di operazioni).
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Periodo di riferimento |
Termine di presentazione |
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1° trimestre |
30 aprile |
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2° trimestre |
31 luglio |
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3° trimestre |
31 ottobre |
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4° trimestre |
31 gennaio anno successivo |
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I termini di presentazione della dichiarazione non sono posticipabili laddove cadano di sabato o in un giorno festivo. |
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Nella dichiarazione deve essere indicato, tra l’altro, l’importo, al netto dell'IVA, delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro in cui esse si considerano rilevanti (gli importi, inoltre, devono essere indicati separatamente in base alla tipologia di operazione), nonché l'ammontare dell'imposta, suddiviso per aliquote, spettante a ciascun Paese membro.
La dichiarazione può essere modificata entro tre anni dalla data in cui doveva essere presentata, con una dichiarazione relativa a periodi d'imposta successivi.
L’imposta dovuta in relazione alle operazioni rientranti nel regime speciale deve essere versata trimestralmente, entro il mese successivo al trimestre solare di riferimento. Ai fini del versamento non è ammesso l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti eventualmente disponibili.
Il pagamento può essere effettuato mediante:
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Periodo di riferimento |
Termine di versamento |
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1° trimestre |
30 aprile |
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2° trimestre |
31 luglio |
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3° trimestre |
31 ottobre |
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4° trimestre |
31 gennaio anno successivo |
I soggetti passivi che si avvalgono del regime OSS non possono detrarre dall'imposta dovuta sulle operazioni cui si applica il regime quella assolta sui relativi acquisti di beni e servizi. Tuttavia, qualora il soggetto passivo effettui in Italia operazioni diverse da quelle rientranti nel regime speciale, l'imposta può essere detratta da quella dovuta su queste ultime.
Infine, i soggetti che aderiscono all’OSS devono conservare idonea documentazione delle operazioni rientranti nel regime fino al termine del decimo anno successivo a quello di effettuazione delle medesime. Tale documentazione deve essere sufficientemente dettagliata ed essere esibita, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria e alle autorità fiscali degli Stati membri ove le operazioni sono state effettuate.
Con due recenti Risposte a Interpello, l’Agenzia delle Entrate ha reso alcuni utili chiarimenti circa l’applicazione del regime OSS, di seguito esaminate.
Con la Risposta a Interpello n. 497 dell'11 ottobre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la registrazione al regime OSS non comporta, di per sé, che le operazioni siano automaticamente assoggettate a IVA nel Paese di destinazione. Di conseguenza, alle cessioni di beni usati resta applicabile il regime del margine.
Il caso esaminato dall’Amministrazione finanziaria riguarda, in particolare, un soggetto passivo che esercita l’attività di commercio elettronico di beni usati, oggetti d'arte, oggetti da collezione e di antiquariato, con applicazione del regime del margine di cui al D.L. n. 41/1995. La vendita online dei beni è effettuata quasi esclusivamente nei confronti di privati consumatori residenti in altri Paesi membri, tramite l'utilizzo di una piattaforma web gestita da soggetti terzi.
Il soggetto istante si è quindi rivolto all’Agenzia delle Entrate per comprendere se l’adesione al sistema OSS determini, comunque, l'assoggettamento a IVA delle operazioni nel Paese di destinazione dei beni, con la conseguente inapplicabilità del regime del margine in Italia.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che ai sensi dell'art. 36, comma 3, D.L. n. 41/1995, i soggetti che hanno adottato il regime del margine possono rinunciare alla sua applicazione su alcune o tutte le operazioni effettuate, sebbene le stesse abbiano ad oggetto beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione.
In caso di rinuncia, qualora le operazioni interessate rientrino nella definizione di vendite a distanza intracomunitarie di beni di cui all'art. 38-bis, commi 1 e 3, D.L. n. 331/1993, e siano soggette a tassazione nello Stato membro di destinazione, queste possono essere dichiarate tramite il portale OSS dedicato, applicando l'imposta sull'intero corrispettivo e non sul margine.
Dunque, al di fuori dell'ipotesi di rinuncia all'applicazione del regime del margine, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la registrazione al sistema OSS non comporta l'automatico assoggettamento a imposta nel Paese di destinazione delle operazioni.
Con la Risposta a Interpello n. 493 del 5 ottobre 2022, l’Agenzia delle Entrate è tornata a esprimersi sulla possibilità di maturare il plafond IVA per i soggetti che applicano il regime OSS. L’Amministrazione finanziaria, in particolare, ha precisato che gli operatori nazionali che effettuano vendite a distanza intracomunitarie di beni nei confronti di privati consumatori residenti in altri Paesi membri, possono assumere lo status di esportatore abituale tenendo conto delle altre cessioni non imponibili effettuate, conservando così l’esonero dall’obbligo di fatturazione per le cessioni intracomunitarie di beni a distanza.
Il caso sottoposto al vaglio dell’Agenzia delle Entrate riguarda, in particolare, una società che effettua attività di commercio elettronico indiretto nei confronti di privati consumatori comunitari ed extracomunitari, avvalendosi del regime OSS UE per le vendite a distanza intracomunitarie. In relazione a queste ultime operazioni, la società istante si limita a registrare i relativi corrispettivi, senza emissione di fattura, fruendo dell’esonero accordato ai soggetti che operano nell’ambito del regime speciale in esame.
Tali operazioni non sono, quindi, computate ai fini della formazione del plafond IVA utilizzabile dai soggetti considerati esportatori abituali per poter acquistare beni e servizi senza applicazione dell'imposta. La società istante, tuttavia, mantiene comunque lo status di esportatore abituale, in forza delle operazioni effettuate con soggetti extracomunitari e delle cessioni intracomunitarie effettuate verso cessionari iscritti al VIES.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto richiamato le indicazioni rese nella Risposta a Interpello n. 802 del 9 dicembre 2021, ove è stato precisato che le vendite a distanza intracomunitarie effettuate nell'ambito del regime OSS possono concorrere alla determinazione dello status di esportatore abituale e alla formazione del plafond IVA, a condizione che siano fatturate ai sensi dell’art. 46, D.L. n. 331/1993, annotate nei registri IVA e indicate nel quadro VE della dichiarazione IVA.
In mancanza dell’emissione della fattura, pertanto, le operazioni rientranti nel regime OSS non possono concorrere alla determinazione dello status di esportatore abituale, e non assumono peraltro rilievo ai fini della presentazione dell’istanza di rimborso IVA trimestrale di cui all’art. 30, comma 2, lett. b), D.P.R. n. 633/1972.
In relazione al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha quindi precisato che qualora le operazioni OSS non siano computate ai fini della determinazione dello status di esportatore abituale, poiché non documentate dall’emissione di fattura, è comunque possibile avvalersi della qualifica di esportatore abituale e del plafond in ragione e nei limiti delle altre operazioni che conferiscono tale diritto.
In buona sostanza, ai fini dell’acquisizione dello status di esportatore abituale in relazione alle operazioni B2C effettuate in applicazione del regime OSS, è necessario rinunciare alla dispensa dagli obblighi di fatturazione e, quindi, documentare le cessioni con emissione di fattura. Permane, comunque, la possibilità di acquisire lo status di esportatore abituale e di avvalersi del relativo plafond, nei limiti delle altre operazioni effettuate.