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Con la Risposta ad Interpello n. 512 del 14 ottobre 2022, l’Agenzia delle Entrate si è occupata della determinazione del credito d’imposta a favore delle imprese energivore a seguito di un’operazione straordinaria consistente nel conferimento d’azienda in regime di neutralità fiscale.
La presa di posizione dell’Amministrazione Finanziaria, seppure all’apparenza chiara e coerente, deve essere letta con attenzione in quanto, autorevoli esperti della materia, trovano in essa possibili interpretazioni difformi.
Prima di esaminare il caso posto al vaglio dell’Agenzia, riepiloghiamo, brevemente, le caratteristiche del tax credit energia che hanno dato origine all’interpello in commento.
Il provvedimento normativo attribuisce alle imprese energivore un credito d’imposta nella misura del 25% al ricorrere delle seguenti condizioni:
Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate si riferisce ad una azienda che, avendo ricevuto in conferimento, a partire dal 1° luglio 2019, un impianto siderurgico, aveva potuto dare avvio ad una attività produttiva grazie alla quale si era potuta iscrivere nell’elenco delle imprese energivore a norma dell’art. 6, comma 1, D.M. 21 dicembre 2017.
Sulla base di una tale premessa, chiedeva all’Agenzia:
Se nel rispondere alla prima domanda l’Amministrazione Finanziaria, così come aveva già precisato nelle sue Circolari n. 13/E e n. 25/E del 2022, ha fatto riferimento alla situazione oggettiva riguardante l’azienda istante che la vedeva essere presente, nell’anno 2022, tra le società appartenenti all’elenco di quelle cosiddette energivore e, pertanto, legittimate a chiedere il credito d’imposta nel rispetto delle condizioni richieste, con riferimento alla seconda domanda, l’Agenzia delle Entrate ha espresso chiarimenti degni di un maggiore approfondimento.
Infatti, nell’ambito della Risposta in commento, ha precisato che, ai fini dell'individuazione del parametro iniziale di riferimento, l’azienda istante (conferitaria) è un soggetto giuridico diverso rispetto all’azienda conferente e, pertanto, non potrà utilizzare i dati di consumo relativi al POD dell'impianto di siderurgico sostenuti dalla conferente durante il periodo antecedente l'operazione societaria di conferimento.
Nel proseguo, inoltre, ha affermato che, per la determinazione del parametro di raffronto, la società istante (conferitaria), seppure già costituita alla data del 1° gennaio 2019, ma rimasta inattiva dal punto di vista produttivo fino alla data del 30 giugno 2019 e, pertanto, priva del riferimento del primo trimestre 2019, risulterà equiparata a quelle imprese non ancora costituite alla data del 1° gennaio 2019 le quali dovranno utilizzare il criterio indicato nel paragrafo 2.1 della Circolare n. 13/E del 13 maggio 2022, secondo il quale il parametro di riferimento è fissato in un importo complessivo pari a 69,26 euro/MWh.
Stante quanto sopra, è lecito porre un dubbio all’impostazione adottata dall’Amministrazione Finanziaria in quanto tale posizione sembra, all’apparenza, affermare un principio che viene a scontrarsi con quanto già sostenuto dalla stessa Agenzia con riferimento al contributo a fondo perduto di cui all’art. 25, D.L. n. 34/2020, laddove era stato osservato che l’operazione di conferimento realizzava, di fatto, una situazione di continuità e come tale legittimante la presa in considerazione dei valori riferiti all’azienda conferita.
Tuttavia, in un’altra occasione, con riferimento alle attività di ricerca e sviluppo, la stessa Agenzia delle Entrate ebbe modo di specificare che, nelle operazioni di conferimento, per essere considerati neocostituiti si deve realizzare l’effettivo avvio di una nuova attività imprenditoriale, mentre la continuità si realizza solo nel caso in cui l’attività avviata a seguito del conferimento risulti essere la stessa svolta in precedenza dalla conferitaria seppure sotto una diversa forma organizzativa.
Pertanto, a parere di chi scrive, la discriminante fondamentale cui riferirsi nella valutazione de quo e che sostanzialmente attribuisce valore all’interpretazione fornita dall’Agenzia con la Risposta esaminata, è che l’azienda, risultante dall’operazione di conferimento (conferitaria), a partire dalla data di realizzazione della stessa, ponga in essere una nuova attività, ovvero continui ad operare come faceva in precedenza, legittimando, tout court, la prosecuzione dell’attività “senza soluzione di continuità”.
Nel primo caso i parametri delle due società non potranno essere posti a confronto, mentre qualora ci trovassimo di fronte alla seconda fattispecie, ricorrendo il principio della continuità aziendale, si realizzerebbe la sostanziale unicità del soggetto economico che permetterebbe, nel caso di specie, di raffrontare i valori riguardanti il consumo dell’energia dei due trimestri.
Per tali ragioni, sarebbe alquanto auspicabile un intervento ufficiale da parte dell’Amministrazione Finanziaria che permettesse agli operatori economici di effettuare le giuste considerazioni allorquando si realizzassero operazioni straordinarie quali quelle poc’anzi esaminate.