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Facendo riferimento al contenuto della nostra circolare n. 510 del 29 giugno 2022, siamo a precisarvi che la semplificazione, introdotta dall’art. 7, D.L. n. 73 del 21 giugno 2022, laddove specificava che l’apposizione dell’attestazione, richiesta dal D.M. 16 gennaio 2017, sui contratti di locazione stipulati a canone concordato (redatti senza l’assistenza dei sindacati degli inquilini e delle associazioni della proprietà) avesse validità per tutti i contratti stipulati successivamente al suo rilascio fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce, a seguito della conversione in Legge, ha subìto una sostanziale modifica che ne ha praticamente cancellato gli effetti semplificativi.
È stato chiarito, infatti, che l’attestazione apposta sul contratto in commento potrà mantenere la sua validità anche per quelli successivi solamente qualora questi abbiano il medesimo contenuto.
Ricordiamo che la motivazione che sta alla base della presenza dell’attestazione è che quest’ultima serve a legittimare i contenuti del contratto di locazione e certifica la rispondenza delle sue clausole, sia economiche che normative, all’accordo territorialmente sottoscritto dalle organizzazioni sindacali.
Ricordiamo, inoltre, che tale disposizione comprende non solo i contratti di locazione a canone concordato, per i quali viene normalmente prevista una durata di 3 + 2 anni, bensì trova applicazione anche con riferimento ai contratti agevolati per studenti e per i contratti transitori a canone vincolato, la cui durata è compresa tra uno e diciotto mesi.
La certificazione apposta tramite attestazione garantisce anche il fatto che le agevolazioni fiscali applicabili agli affitti concordati permangano solo su tali tipologie contrattuali e non fuoriescano da tale ambito applicandosi anche su accordi derogatori che comportino l’applicazione di canoni locativi più alti.
Allo stato attuale, pertanto, possiamo dire che l’apposizione di una nuova attestazione potrà evitarsi solamente nei Comuni nei quali gli accori locali non sono stati ancora rinnovati al fine di recepire il D.M. 16 gennaio 2017 (che ha introdotto il nuovo adempimento).
Infatti, risulta altamente improbabile che i contratti venuti a cessare mantengano il medesimo contenuto in quanto, se cambia il canone, la durata, le parti o qualsiasi altra pattuizione la modifica è, di fatto, avvenuta e, quindi, l’attestazione è richiesta.
Pertanto il solo caso che potrà legittimare l’applicazione della semplificazione che prevede il mantenimento della stessa attestazione potrà essere solo quello in cui le parti, anziché effettuare la proroga, scelgano di stipulare un nuovo contratto “3 + 2” mantenendo lo stesso inquilino, nella stessa casa, alle stesse condizioni ed in vigenza dello stesso accordo locale.