Per chi opera in azienda, l’approssimarsi alla fine dell’anno significa prestare particolare attenzione alle numerose variabili che possono determinare differenti effetti amministrativi ed economici sul bilancio aziendale. Nella presente Circolare, facendo riferimento ad una Risposta a Interpello fornita dall’Agenzia delle Entrate durante lo scorso settembre (n. 473 del 27 settembre 2022), intendiamo soffermarci sulla determinazione del momento di effettuazione di un investimento ai fini dell’applicazione del credito d’imposta “Industria 4.0”.
Risulta evidente, infatti, che per l’acquisto di beni strumentali Industria 4.0, determinare la corretta disciplina cui riferirsi è di fondamentale importanza per l’individuazione della misura del credito d’imposta applicabile la quale, come noto, ha subìto nel tempo importanti modifiche (cfr. nostra Circolare n. 739 del 4 ottobre 2022).
Dalla presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate espressa nella Risposta più sopra citata, emerge chiaramente che per l’individuazione del momento di effettuazione di un investimento, ciò che rileva sono le clausole riportate nel contratto di vendita che non saranno influenzate in alcun modo dalla qualificazione giuridica espressa dalle parti.
In pratica, qualora nel contratto esista un passaggio dal quale possa evincersi incontrovertibilmente che il momento esatto in cui avviene il trasferimento di proprietà è quello della consegna del bene, ogni altra previsione (installazione, collaudo avvio o verbale di accettazione) acquisisce rilevanza secondaria e l’investimento, in base all’art. 109 del TUIR, si considererà effettuato all’atto della consegna.
Pertanto, i riferimenti da tenere sempre presenti al fine di evitare l’insorgenza di possibili contenziosi sono due:
- precisa indicazione nei contratti delle clausole che individuano in modo chiaro il momento in cui avviene il passaggio di proprietà, eliminando il più possibile qualsiasi margine di incertezza;
- conoscenza delle indicazioni fornite dall’Amministrazione Finanziaria con riguardo all’applicazione dei commi 1 e 2 dell’art. 109, TUIR.
Relativamente a tale ultimo punto, precisiamo che la Circolare n. 9/E/2021 e la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 4/2017 forniscono chiarimenti in merito alla determinazione del momento di effettuazione degli investimenti, specificando che:
- per gli investimenti in beni mobili acquistati con un ordinario contratto di vendita, i costi si considerano sostenuti alla data di consegna o spedizione del bene ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale (senza considerare le clausole di riserva di proprietà);
- per gli investimenti in beni mobili effettuati mediante contratti di appalto, i costi si considerano effettuati alla data di ultimazione della prestazione oppure, in caso di Stato Avanzamento Lavori (SAL), alla data in cui il bene o la porzione del bene viene verificata e accettata dal committente. In tal caso, sono agevolabili i corrispettivi liquidati nel periodo agevolato in base ai SAL.
Quindi, risulterà opportuno verificare le diverse tipologie di contratti di vendita per potere distinguere il corretto trattamento applicabile, infatti nei contratti di “vendita per appalto”, il momento di effettuazione dell’investimento sarà individuato dopo la consegna del bene e, più precisamente, quando si effettuerà il collaudo presso la sede dell’acquirente, mentre nei contratti di “vendita con posa in opera” ciò che rileva, ai fini di cui sopra, sarà la data di consegna del bene.
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